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Newsletter > edizione : 29/2007
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SOCIETA’ ED ASSOCIAZIONI SPORTIVE DILETTANTISTICHE: IL MODELLO 770/2007 SEMPLIFICATO (dichiarazione dei sostituti d’imposta)
RIPROPONIAMO L'ARTICOLO DEL DOTT. FORTE VISTA L'IMPORTANZA PER LE ASSOCIAZIONI DELLA SCADENZA DEL 770/2007 SEMPLIFICATO FISSATA PER IL 1° OTTOBRE 2007. Il modello 770 semplificato deve essere presentato dai sostituti di imposta che hanno corrisposto, nel corso dell’anno 2006 somme e valori soggetti a ritenuta alla fonte. In realtà l’affermazione non è del tutto corretta in quanto in alcuni casi particolari i sostituti di imposta potrebbero essere soggetti comunque all’obbligo di presentare il predetto modello anche se non hanno operato, al momento dell’erogazione dei compensi, alcuna ritenuta d’acconto. Si tratta del caso concernente il pagamento di compensi effettuato, ad esempio, in favore di sportivi dilettanti entro l’importo annuale di 7.500 euro. In questo caso i nominativi degli sportivi (atleti, allenatori, dirigenti, etc) che hanno percepito i compensi devono essere indicati nei relativi quadri del Modello, anche se non hanno subito alcuna ritenuta d’acconto. Deve poi ricordarsi che
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LA DETRAZIONE PER L’ISCRIZIONE ALLE PALESTRE: la deducibilità è per i figli o è generalizzata per tutti i “ragazzi”? …
a cura del Dott. Stefano Andreani, Consulente Regionale Fiscosport Toscana Il comunicato stampa dell’Agenzia delle Entrate del 14/5/07 torna, fra l’altro, sulla questione della detrazione del 19% delle spese per l’iscrizione alle palestre. Da tale comunicato non emergono novità, a parte che in più punti si riferisce alla spese sostenute per “i figli”, mentre la Legge parla ben più genericamente di “ragazzi”, non richiedendo quindi ulteriori requisiti, quali essere figli, essere a carico, essere conviventi, o altro.
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AUTOCERTIFICAZIONI E 5 PER MILLE
C’è un rimedio al mancato invio dell’autocertificazione prevista dai decreti attuativi del 5 per mille? Esiste un rimedio alla mancata allegazione del documento di identità? Qual è l’autorità giudiziaria a cui rivolgersi per un eventuale ricorso? Sono le domande che molti enti esclusi dall’elenco dei beneficiari del 5 per mille dell’anno scorso si stanno ponendo dal momento in cui hanno ricevuto la comunicazione di non validazione ( semprechè fossero "potenziali" beneficiari: per le associazioni sportive dilettantistiche ricordiamo che la sola iscrizione al registro del CONI non sostituisce il "riconoscimento" della personalità giuridica - vedasi circ. 30/E del 22/5/2007 - Agenzia delle Entrate - ndr ). Quanto segue è il frutto di alcune considerazioni effettuate insieme all’avvocato Paolo Michiara di Parma per verificare se esiste la possibilità di recuperare queste situazioni. Si tratta perciò di tesi che devono essere sottoposte alla verifica del giudice (amministrativo o ordinario lo vedremo dopo) per tastarne l’effettiva validità. In molti casi la “non validazione” riguarda enti non profit che hanno ricevuto poche assegnazioni e per le quali un contenzioso con l’Agenzia delle Entrate risulterebbe particolarmente gravoso in termini economici rischiando di annullare il beneficio derivante dall’assegnazione del 5 per mille. In altri casi vi potrebbe essere invece la convenienza se le spese per il giudizio si potessero ripartire attraverso un ricorso collettivo.
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Nella home page dei siti internet “LA PARTITA IVA E’ D’OBBLIGO”, notizia tratta dal sito www.fiscooggi.it – articolo a firma di Tiziana Matturro.
Chiunque è in possesso di partita Iva e dispone di un sito web deve indicarla in home page. Quest`obbligo, forse ancora poco conosciuto, è stato introdotto dall`articolo 2 del Dpr n. 404 del 5 ottobre 2001, secondo il quale la partita Iva attribuita al contribuente che ha intrapreso l`esercizio di un`impresa, arte o professione nel territorio dello Stato, resterà invariato fino al momento della cessazione dell`attività e " deve essere indicato nelle dichiarazioni, nella home-page dell`eventuale sito web e in ogni altro documento ove richiesto ".
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Approvato il terzo mansionario dei lavoratori sportivi
È stato pubblicato sul sito del Dipartimento per lo Sport il terzo elenco che individua le ulteriori mansioni necessarie per lo svolgimento dell’attività sportiva. L’ambito di applicazione della disciplina del lavoro sportivo si estende quindi a nuovi ruoli e prestazioni che non erano presenti nei precedenti elenchi, in quanto non individuati dalle Federazioni sulla base dei rispettivi regolamenti tecnici e/o non approvati all’esito del vaglio ministeriale. Vediamo in breve l'ambito di applicazione del mansionario e le maggiori novità