Ciò che doveva essere approvato entro il 16 novembre 2017 è finalmente arrivato in Gazzetta Ufficiale e sarà operativo dal prossimo 2 ottobre 2020. Parliamo del d.p.c.m. 23/07/2020 pubblicato sulla G.U. n. 231 – Serie Generale del 17/09/2020, anche se occorrerà attendere l’anno successivo a quello di piena operatività del Runts.
Il d.lgs. 111/2017 (cfr. art. 4) disponeva però che il decreto in rassegna fosse approvato entro i 120 giorni successivi.
In realtà, quando il decreto sarà in vigore, trascorsa la normale vacatio legis, avremo atteso 3 anni, 2 mesi, una settimana e 6 giorni.
E altro tempo dovremo attendere per poter vedere funzionante il nuovo regime, dal momento che sarà pienamente operativo trascorso un anno dall’entrata in funzione del Registro unico nazionale Enti del terzo settore (Runts).
Questo non deve però preoccupare gli operatori perché nel frattempo il 5 per mille è stato e sarà comunque distribuito con successo, le rendicontazioni sono state e saranno completate e gli operatori si saranno abbondantemente scervellati sui termini della loro pubblicazione.
Quindi è tutto a posto? siamo in bolla?
No. Manca ancora qualcosa, anzi ne mancano diverse e altre destano alcune perplessità.
Vediamole di seguito.
Prima formazione del Runts e 5 per mille
Una delle novità la troviamo nell’articolo 3 del d.p.c.m.: le iscrizioni nell’elenco permanente dei beneficiari del 5 per mille saranno effettuate nel momento in cui gli enti del Terzo settore si iscriveranno al Runts.
Il ruolo dell’Agenzia delle entrate sarà ridimensionato ma… fino a quando il Runts non sarà operativo, resterà ancora competente per OdV, Aps e Onlus.
Dalla lettura del testo emerge che gli ETS che volessero accreditarsi successivamente all’iscrizione nel Runts, si dovranno rivolgere al Registro entro il 10 aprile dell’anno da cui intendono iniziare a utilizzare il beneficio.
Attraverso la lettura del Runts, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali (MLPS) acquisirà tali dati al fine di poter predisporre l’elenco degli ETS beneficiari ammessi al riparto.
Entro il successivo 20 aprile lo stesso Ministero dovrà pubblicare sul proprio sito web l’elenco degli ETS beneficiari ammessi e il successivo 30 aprile i legali rappresentanti dovranno chiedere la rettifica di eventuali errori di iscrizione.
L’elenco definitivo sarà pubblicato entro il successivo 10 maggio.
Puntigliosamente il legislatore ha disposto che, qualora i termini di cui sopra cadessero di sabato o in un giorno festivo, sarebbero automaticamente prorogati al primo giorno lavorativo successivo.
Chi scrive continua a nutrire perplessità circa il grado di affidabilità e di completezza dei dati che i registri regionali e delle province autonome riverseranno ope legis nel Runts, senza contare quelli delle Onlus che invece migreranno su istanza di parte.
In prima istanza perciò bisognerà stare molto attenti a questa fase, durante la quale non è peregrina la possibilità che qualche codice fiscale possa finire lost in migration, cioè non confermato nell’elenco del 5 per mille perché l’istanza di iscrizione al Runts non è stata correttamente recepita
Esaurita la prima parte di popolamento dell’elenco dei beneficiari che, ricordiamo, sarà tenuto e manutenuto a cura del MLPS, le successive modifiche che avverranno attraverso le strutture del Runts saranno utili per l’aggiornamento dell’elenco dei beneficiari del 5 per mille.
Vale la pena ricordare che tutto ciò che sarà riportato nel Runts avrà effetto costitutivo e quindi opponibile ai terzi.
Chi scrive confida in un software per la gestione delle comunicazioni al Runts, comprese quelle relative al 5 per mille, che risulti un po’ più “amichevole” (o friendly per chi è esterofilo) di quello attualmente messo a disposizione dall’Agenzia delle entrate.
Sicuramente, questo modo di “colloquiare” rappresenta un passo in avanti per superare l’assurdità dell’invio dell’autocertificazione richiesta per verificare “l’esistenza in vita” del potenziale beneficiario, da inviare nel caso in cui fosse cambiato il legale rappresentante, come se l’elezione di un nuovo consiglio direttivo e relativo presidente potesse mutare l’attività svolta dall’ente beneficiario.
Perché ridefinire le finalità e i soggetti beneficiari?
Nell’art. 1 del d.p.c.m. in rassegna vengono rielencati i soggetti beneficiari del 5 per mille del che, francamente, non c’era bisogno perché erano già stati definiti nel d.lgs. 111/2017 rubricato come Disciplina dell’istituto del cinque per mille dell’imposta sul reddito delle persone fisiche (…).
Questo comporta un evidente problema di coordinamento tra i testi del d.lgs. 111/2017 e quello del d.p.c.m. 23/07/2020: mentre nel primo si dice che i destinatari sono gli enti di cui all’articolo 1 della legge, iscritti nel Registro previsto dall’articolo 4, comma 1, lettera m), della medesima legge e quindi tutti gli ETS in quanto iscritti nel Runts, nel d.p.c.m. 23/07/2020 all’art. 1, comma 1 lett. a), si cambiano le carte e si dice che i destinatari sono gli ETS iscritti nel Runts, comprese le cooperative sociali ma escluse le imprese sociali costituite in forma di società.
È appena il caso di ricordare che un ETS è tale in quanto l’ente è iscritto nel Runts che, in base a quanto riportato nell’art. 46, d.lgs. 117/2017 prevede 7 sezioni:
- a) Organizzazioni di volontariato;
- b) Associazioni di promozione sociale;
- c) Enti filantropici;
- d) Imprese sociali, incluse le cooperative sociali;
- e) Reti associative;
- f) Società di mutuo soccorso;
- g) Altri enti del Terzo settore.
Il problema c’è ed è evidente: il decreto legislativo è una norma di rango superiore rispetto al decreto del presidente del consiglio dei ministri, che quindi non potrebbe modificare quanto stabilito dal primo.
Possibile contenzioso da parte di chi si vedrà escluso dal riparto? Non è dato saperlo, ma potrebbe esserci. A tal proposito si ricorda in tema di 5 per mille è competente la magistratura ordinaria.
A parere di chi scrive, le successive lettere b) e c) del medesimo art. 1 sono utilizzate per definire gli ambiti della ricerca scientifica e dell’università e della ricerca sanitaria. Inoltre si forniscono indicazioni sulla natura degli enti che sono ammessi al riparto. Si può affermare perciò che si tratta di un’interpretazione autentica, sulla quale non mi soffermerò.
Lo stesso si dica delle attività sociali svolte dal comune di residenza dei contribuenti.
Nella lettera e) ritroviamo le associazioni sportive dilettantistiche (a.s.d.).
Vale la pena soffermarsi sulla natura dei soggetti beneficiari: associazioni sportive dilettantistiche.
Sono perciò escluse le società sportive dilettantistiche (s.s.d.) e chi scrive trova decisamente scandaloso che ancora oggi appaiano alcune società sportive (seppure senza finalità di lucro) negli elenchi.
Nel paragrafo è evidente che qualcosa sia saltato in fase di redazione poiché si parla di a.s.d. che siano affiliate agli enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI, ma non si fa menzione alle a.s.d. affiliate alle federazioni sportive nazionali o delle discipline sportive associate riconosciute dal CONI.
Nel successivo art. 6, ricompare il concetto di affiliazione ad una federazione sportiva nazionale o ad una disciplina sportiva associata come elemento richiesto per entrare nel novero dei beneficiari.
Lapsus calami? Sembrerebbe proprio di sì ma in tal caso occorrerebbe procedere a una immediata rettifica.
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In successivi interventi su questa Rivista si analizzeranno le modalità di iscrizione per ciascuna tipologia di soggetto beneficiario e le questioni legate alla rendicontazione.