Approvata dal Consiglio Regionale della Campania con voto unanime la nuova legge-quadro regionale a favore della promozione e lo sviluppo della pratica sportiva e delle attività motorio-educativo-ricreative.
La nuova legge, approvata a fine ottobre e non ancora pubblicata sul bollettino ufficiale, sostituisce la numero 42 del 1979; l’asse portante della programmazione è rappresentato dal Piano triennale regionale dello sport e delle attività motorie, alla cui definizione partecipano gli Enti locali e i diversi attori del sistema sportivo grazie a un raccordo con i piani provinciali e comunali nonché con il piano regionale della sanità.
Molte perplessità ha destato l’istituzione del Registro regionale delle Associazioni sportive e delle Associazioni per le attività motorio-educative-ricreative. La sezione A è riservata dalla legge regionale agli enti iscritti nel registro del Coni, mentre la sezione B a quelle realtà non riconosciute dal Coni: diversi dirigenti sportivi della Campania hanno lamentato che il registro non è altro che una duplicazione del registro pubblico del Coni, con un aggravio di burocratizzazione delle attività amministrative degli enti sportivi.
Una delle novità della normativa è rappresentata dalla qualificazione e formazione degli operatori sportivi e dell'educazione motoria; in particolare, la qualifica di istruttore responsabile è riconosciuta a coloro che sono in possesso del diploma Isef o della Laurea in Scienze Motorie, mentre la qualifica di istruttore specifico di discipline sportive viene concessa a quelli che hanno conseguito “l’abilitazione “ presso una federazione sportiva nazionale, una Disciplina associata o un Ente di promozione sportiva, purché riconosciuti dal Coni. La qualifica di preparatore fisico e atletico è invece riconosciuta ai laureati magistrali in scienze e tecniche dello sport o a specifiche abilitazioni rilasciate dalle federazioni sportive, scuola dello sport del Coni e dagli enti sportivi riconosciuti dal Coni.
L’art. 20 della legge regionale è dedicato al profilo di legislazione concorrente previsto dal comma 25 dell’art. 90 della finanziaria per l’anno 2003, dove si delegano alle regioni le modalità di affidamento della gestione degli impianti sportivi. Interessante è l’introduzione del principio di specificità, dove è necessaria la compatibilità dell’attività sportiva esercitata con l’attività praticabile nell’impianto.
Viene infine dato rilievo all’istituzione dei musei dello sport e alla carta elettronica sanitaria dell’atleta.