L’istituto della remissione in bonis è stato introdotto dal decreto semplificazioni fiscali del 2012 (d.l. 2 marzo 2012, n. 16, – “Disposizioni urgenti in materia di semplificazioni tributarie, di efficientamento e potenziamento delle procedure di accertamento“) e evita – purché ricorrano determinate condizioni – che sia preclusa la fruizione di benefici di natura fiscale o l’accesso ai regimi fiscali opzionali che siano subordinati all’obbligo di preventiva comunicazione ovvero ad altro adempimento di natura formale, e che non siano stati tempestivamente eseguiti.
Per quanto riguarda specificamente il 5 per mille, prima condizione per la remissione in bonis è la necessità che la a.s.d. abbia i requisiti sostanziali richiesti dalle norme di riferimento già al momento in cui avrebbe dovuto presentare la domanda (7 maggio 2020).
La a.s.d. può non aver presentato la domanda di iscrizione nel termine previsto, oppure aver scordato di inviare la successiva integrazione documentale entro il 30 giugno, o ancora averla inviata ma incompleta (un errore frequente consiste nel dimenticare di allegare il documento del legale rappresentante).
In tutti questi casi il rappresentante legale dell’a.s.d. dovrà:
- inviare entro il 30 settembre – con le medesime modalità con le quali doveva essere effettuato l’invio originario – la domanda di iscrizione o la integrazione documentale (dichiarazione sostitutiva e copia del documento d’identità)
- sempre entro lo stesso termine del 30 settembre pagare con F24 (cod. tributo 8115) la sanzione di 250,00 euro (che non è sua volta ravvedibile).