La legge di stabilità 2016 ha esteso anche alle associazioni sportive dilettantistiche la possibilità di avere in concessione ovvero in locazione a canone agevolato i beni immobili dello Stato gestiti dall’Agenzia del Demanio.
Al comma 60 dell'art. 1 della legge del 28 dicembre 2015 n. 208 (Legge di stabilità 2016) è previsto che tra i soggetti beneficiari di immobili dello Stato gestiti dall’Agenzia del Demanio, la cui disciplina è contenuta nel d.p.r. n. 296 del 13 Settembre 2005, siano aggiunte anche le associazioni sportive dilettantistiche, le quali:
1) non hanno fini di lucro;
2) sono affiliate alle federazioni sportive nazionali o agli enti nazionali di promozione sportiva riconosciuti ai sensi delle leggi vigenti;
3) svolgono attività sportiva dilettantistica, come definita dalla normativa regolamentare degli organismi affilianti.
Il regolamento al quale si fa riferimento disciplina il procedimento per l'affidamento in concessione, anche gratuita, ovvero in locazione, anche a canone ridotto, dei beni immobili demaniali e patrimoniali dello Stato, gestiti dall'Agenzia del Demanio, destinati a uso diverso da quello abitativo.
L’art. 11 del regolamento elenca i soggetti beneficiari a canone agevolato. Secondo il d.p.r. 296/2005 i beni immobili dello Stato appositamente individuati possono essere dati in concessione ovvero in locazione a canone agevolato per finalità di interesse pubblico connesse all'effettiva rilevanza degli scopi sociali perseguiti, in funzione e nel rispetto delle esigenze primarie della collettività e in ragione dei princìpi fondamentali costituzionalmente garantiti, a fronte dell'assunzione dei relativi oneri di manutenzione ordinaria e straordinaria.
A partire dal 2016, dunque, oltre agli enti ecclesiastici, gli enti parco nazionali, alla croce rossa nazionale, alle onlus e alle ong potranno accedere a questa particolare agevolazione anche le associazioni sportive dilettantistiche che presentano i requisiti elencati nel comma 60 della legge di stabilità 2016.
Dalla misura sembrano essere escluse le società sportive dilettantistiche in quanto non espressamente citate.
Sempre secondo il regolamento citato, fermo restando che la concessione avviene mediante l'esperimento di procedure ad evidenza pubblica, si può procedere a trattativa privata, quando:
a) è andata deserta la procedura ad evidenza pubblica mediante pubblico incanto;
b) in ragione della tipologia e delle caratteristiche del bene immobile, il canone complessivo della concessione e della locazione non supera euro 50.000;
c) un soggetto già concessionario o locatario di un bene immobile di proprietà dello Stato chiede l'affidamento in concessione o in locazione di un altro bene immobile costituente pertinenza del bene già locato o dato in concessione ovvero confinante con quest'ultimo. La superficie del bene immobile confinante da concedere o da locare non può essere superiore al venti per cento della superficie totale originariamente concessa o locata.