Con un Decreto del 11 dicembre, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 15 dicembre 2014 (v. infra), il MEF, con un calcolo compiuto "sulla base del rendimento medio annuo lordo dei titoli di Stato di durata non superiore a dodici mesi e tenuto conto del tasso di inflazione registrato nell’anno" (art. 1284 c.c. così come modificato dall'art. 2, co. 185, l. n. 662/1996), ha ridefinito il saggio di interesse portandolo allo 0,5%.
La misura – come ricordiamo sempre in queste occasioni – ha riflessi a partire dal 1 gennaio 2015 anche sul calcolo degli importi da corrispondere al Fisco con ravvedimento operoso. Sulle somme dovute all'Erario in caso di omesso o ritardato versamento, alla sanzione – la cui entità dipendono dal ritardo con il quale viene effettuato il versamento – si aggiungono infatti anche gli interessi legali che vanno calcolati dal giorno successivo al termine previsto per la scadenza fiscale fino al giorno in cui si effettua il pagamento.
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MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
DECRETO 11 dicembre 2014
Modifica del saggio di interesse legale (GU n. 290 del 15-12-2014)
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Visto l'articolo 2, comma 185, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante «Misure di razionalizzazione della finanza pubblica» che, nel fissare al 5 per cento il saggio degli interessi legali di cui all'articolo 1284, primo comma, del codice civile, prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze puo' modificare detta misura sulla base del rendimento medio annuo lordo dei titoli di Stato di durata non superiore a dodici mesi e tenuto conto del tasso di inflazione registrato nell'anno;
Visto il proprio decreto 12 dicembre 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 13 dicembre 2013, n. 292, con il quale la misura del saggio degli interessi legali e' stata fissata all'1 per cento in ragione d'anno, con decorrenza dal 1° gennaio 2014;
Visto il decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, concernente il testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia;
Tenuto conto del rendimento medio annuo lordo dei predetti titoli di Stato e del tasso d'inflazione annuo registrato;
Ravvisata l'esigenza, sussistendone i presupposti, di modificare l'attuale saggio degli interessi;
Decreta:
Art. 1
La misura del saggio degli interessi legali di cui all'articolo 1284 del codice civile e' fissata allo 0,5 per cento in ragione d'anno, con decorrenza dal 1° gennaio 2015.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 11 dicembre 2014.
Il Ministro: Padoan.