Soggetti obbligati e soggetti non obbligati
L’obbligo di sottoscrizione della polizza riguarda:
- Le imprese con sede legale in Italia iscritte al Registro delle Imprese, e dunque anche le s.s.d.
- Le imprese con stabile organizzazione sul territorio nazionale iscritte al Registro delle Imprese.
Sono incluse le imprese individuali, le società di persone e le società a responsabilità limitata.
Sono esclusi invece gli imprenditori agricoli di cui all’articolo 2135 del Codice civile, per i quali l’assicurazione contro tali rischi rimane facoltativa, e i soggetti iscritti esclusivamente al REA (Repertorio Economico Amministrativo) e non al Registro delle Imprese, come ad esempio le associazioni o gli enti non commerciali che esercitano, oltre alla loro attività istituzionale, anche un’attività economica ma solo in via sussidiaria: è dunque da ritenersi che l’obbligo non gravi in capo alle a.s.d.
Quali beni devono essere assicurati?
Le polizze devono coprire i danni diretti ai beni immobili, impianti e macchinari causati da eventi calamitosi come:
- Terremoti
- Alluvioni
- Frane
- Inondazioni
- Esondazioni
La copertura assicurativa riguarda i beni previsti dall’art. 2424 primo comma (sezione Attivo, voce B-II, numeri 1, 2 e 3) del Codice Civile, ovvero le immobilizzazioni materiali: terreni e fabbricati, impianti e macchinari, attrezzature industriali e commerciali.
Conseguenze per le aziende inadempienti
Le imprese che non rispettano l’obbligo di stipulare l’assicurazione contro le calamità naturali possono subire effetti pregiudizievoli nell’assegnazione di agevolazioni o contributi pubblici.