… E non si può certo dire che – se solo abbiamo acceso la televisione una volta in questo mese, sintonizzandoci su uno dei canali RAI – non si abbia avuto occasione di sentirlo ripetuto più volte anche nell'arco di pochi minuti.
Ebbene, questa mini-rivoluzione introdotta dalla Legge di Stabilità (commi 152 e 153, l. 28 dicembre 2015, n. 208, Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato, in GU n.302 del 30-12-2015 – Suppl. Ordinario n. 70) vale solo per il canone di abbonamento alla televisione per uso privato.
Nulla è cambiato, pertanto, per le associazioni e le società sportive dilettantistiche che "detengono uno o più apparecchi atti o adattabili alla ricezione delle trasmissioni radiotelevisive in esercizi pubblici, in locali aperti al pubblico o comunque fuori dell'ambito familiare", e per le quali il canone speciale è dunque ancora dovuto secondo le modalità usuali.
L'unica novità che coinvolge anche i titolari dell'abbonamento speciale è l'impossibilità di disdire l'abbonamento stesso mediante suggellamento degli apparecchi: l'unica modalità è infatti la dichiarazione sotto propria responsabilità penale di non detenere alcun apparecchio che implichi l'obbligo di versamento dell'imposta.
Gli importi del canone speciale non sono variati:
– per la Televisione: € 203,70 se il pagamento avviene in unica rata, altrimenti € 103,93 a semestre, oppure € 54,03 a trimestre
– per la Radio: € 29,94, che diventa € 15,28 semestrale o € 7,95 trimestrale,
Nessuna modifica neppure nella scadenza (31 gennaio, quindi, quest'anno, il 1 febbraio – primo giorno utile dopo la domenica), né nelle modalità di pagamento: in contanti presso uffici postali, banche e tabaccherie convenzionate, con la carta bancomat o la carta di credito, o attraverso l’home banking.
Per maggiori approfondimenti si rinvia anche all'articolo "Il Canone RAI", in Newsletter n. 2/2015.