Ciò permetterà agli uffici locali di rilasciare un certificato denominato “certificato penale del casellario giudiziale (art. 25-bis in relazione all’art. 25 D.P.R. 14/11/2002 n. 313)”, contenente le iscrizioni relative a condanne per i reati c.d. “antipedofilia” (artt. 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quater.1, 600-quinquies e 609-undecies codice penale), ovvero l’irrogazione di sanzioni interdittive all’esercizio di attività che comportino contatti diretti e regolari con minori.
Le sanzioni interdittive saranno menzionate nel certificato per tutta la loro durata e in calce al certificato apparirà la seguente avvertenza: “Il presente certificato riporta le iscrizioni contenute nel certificato rilasciato ai sensi dell’articolo 25 D.P.R. 313/2002, limitatamente alle condanne per i reati di cui agli articoli 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quater.1, 600-quinquies e 609-undecies del codice penale e alle condanne per le quali risulti una sanzione interdittiva all’esercizio di attività che comportino contatti diretti e regolari con minori”.
La Circolare sottolinea poi che si è provveduto ad aggiornare la modulistica, che non prevede più la sezione sull’acquisizione del consenso del soggetto a cui si riferisce il certificato.
Il testo integrale può essere visionato sul sito del Ministero della Giustizia.
In data 28 luglio, poi, è stata aggiornata la “Scheda pratica per il Certificato penale del casellario richiesto dal datore di lavoro“: ne riportiamo il testo integrale:
Certificato penale richiesto dal datore di lavoro privato
Il certificato penale richiesto dal datore di lavoro ai sensi dell’articolo 25 bis del DPR 313/2002 contiene le seguenti iscrizioni:
- condanne per i reati previsti agli articoli 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quater.1, 600-quinquies e 609-undecies del codice penale,
- sanzioni interdittive all’esercizio di attività che comportino contatti diretti e regolari con minori, ovvero l’interdizione perpetua da qualunque incarico nelle scuole di ogni ordine e grado, nonche’ da ogni ufficio o servizio in istituzioni o strutture pubbliche o private frequentate prevalentemente da minori e la misura sicurezza del divieto di svolgere lavori che prevedano un contatto abituale con minori.
Deve essere richiesto:
- dal datore di lavoro privato, inteso anche come associazione/organizzazione di volontariato
quando intenda impiegare una persona per lo svolgimento di attività professionali o attività volontarie organizzate che comportino contatti diretti e regolari con minori.
L’obbligo di richiedere il certificato sorge solo quando si intenda stipulare un contratto di lavoro e non quando ci si avvalga di semplici forme di collaborazione. La richiesta non va ripetuta alla scadenza della validità del certificato e non va presentata per le persone già impiegate alla data di entrata in vigore della normativa (6 aprile 2014).
La richiesta va presentata dal datore di lavoro, munito di documento di riconoscimento in corso di validità, o da persona da lui delegata, utilizzando il modello 3BIS.
La richiesta può essere presentata personalmente o per posta e in tal caso si deve allegare copia del documento di riconoscimento in corso di validità.
Il certificato ha una validità di 6 mesi dalla data di rilascio.
Costi
occorrono:
- 1 marca da bollo da 16 euro
- 1 marca per diritti da 7,36 euro se il certificato è richiesto con urgenza
- 1 marca per diritti da 3,68 euro se il certificato è richiesto senza urgenza
- I casi di esenzione dal bollo sono elencati nel d.p.r. 642/72, tabella allegato B.
Certificato penale richiesto dal datore di lavoro pubblico
Deve essere richiesto
- dalle pubbliche amministrazioni e dai gestori di pubblici servizi per gli stessi fini descritti per il datore di lavoro privato e sempre nel caso in cui si intenda instaurare con la persona un rapporto di lavoro di tipo contrattuale.
La richiesta va effettuata tramite il modello 6A già in uso per le pubbliche amministrazioni.
Qualora le richieste di certificati dovessero riguardare una pluralità di persone si può fare ricorso alla c.d. “procedura massiva/CERPA” utilizzando apposito applicativo da richiedere all’ufficio locale del casellario.
Costi
è gratuito
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Ricordiamo che al tema abbiamo dedicato numerosi interventi: si vedano, per tutti:
L’OBBLIGO del Certificato Penale c.d. Antipedofilia: ancora un aggiornamento
L’OBBLIGO del Certificato Penale – AGGIORNAMENTO
L’OBBLIGO DEL CERTIFICATO PENALE