Il Decreto ministeriale non è stato ancora pubblicato in Gazzetta Ufficiale, ma è già disponibile sul Sito del Ministero della salute ed è allegato al presente articolo.
Le linee guida sono volte a superare una serie di difficoltà interpretative che si sono nel tempo registrate da parte dei medici di medicina generale e dei pediatri di libera scelta, dei medici specialisti in medicina dello sport, nonché degli operatori che gestiscono gli impianti sportivi, sull’ambito di applicazione delle disposizioni normative relative alla certificazione sanitaria per chi esercita attività sportiva.
In particolare, per quanto di maggiore interesse per le a.s.d./s.s.d.:
1) viene chiarito che l’obbligo di certificazione è riferito solo a chi pratica attività sportiva non agonistica, tenuto conto che è stato ormai soppresso l’obbligo della certificazione per chi pratica attività ludico motoria;
2) si danno indicazioni su quali siano le attività sportive non agonistiche, quindi soggette a obbligo di certificazione;
3) si definiscono quali sono i medici che possono rilasciare le certificazioni, nel rispetto delle indicazioni fornite dalla legge, ricordando che i controlli sanitari devono essere annuali e, conseguentemente, che il certificato medico ha validità annuale; si indicano inoltre gli esami clinici e gli accertamenti da effettuare e si danno anche specifiche indicazioni sulla conservazione della copia dei referti.
Da sottolineare che le Linee Guida, nel primo paragrafo, offrono anche una descrizione di attività sportiva non agonistica (quindi con obbligo di certificazione) definita come quella praticata da:
a. alunni che svolgono attività fisico-sportive in ambito scolastico;
b. coloro che svolgono attività organizzate dal CONI, dalle Società Sportive affiliate alle FSN, alle Discipline Associate, agli EPS riconosciuti dal CONI, che non siano considerate agonistiche ai sensi del D.M. 18 febbraio 1982;
c. coloro che partecipano ai giochi sportivi studenteschi nelle fasi antecedenti a quella nazionale.
Tale definizione chiarisce che debbono essere considerati quali soggetti che svolgono attività sportiva agonistica (e non ludico-motoria) i soci, i tesserati e i frequentatori delle a.s.d./s.s.d., affiliate a FSN/EPS e riconosciute ai fini sportivi dilettantistici dal CONI, che gestiscono palestre, piscine, scuole di danza, centri sportivi ecc.
Questi soggetti sono dunque tenuti all’obbligo di certificazione.
A tal fine il provvedimento chiarisce che l’idoneità alla pratica di attività sportiva di tipo non agonistico può essere rilasciata dal medico di medicina generale, dal pediatra di libera scelta, relativamente ai propri assistiti o dal medico specialista in medicina dello sport ovvero dai medici della Federazione Medico Sportiva Nazionale del CONI.
Ai fini del rilascio del certificato medico annuale, è necessario quanto segue:
a. l’anamnesi completa di misurazione della pressione arteriosa;
b. un elettrocardiogramma a riposo effettuato almeno una volta nella vita;
c. un elettrocardiogramma basale annuale per coloro che hanno superato i 60 anni di età e che associano altri fattori di rischio cardiovascolare;
d. un elettrocardiogramma basale per coloro che, a prescindere dall’età, hanno patologie croniche conclamate comportanti un rischio cardiovascolare.
Infine, per quanto riguarda la certificazione relativa alle attività di particolare ed elevato impegno cardiovascolare (quali manifestazioni podistiche di lunghezza superiore ai 20 km, gran fondo di ciclismo, di nuoto, di sci di fondo o altre tipologie analoghe), patrocinate da Federazioni Sportive Nazionali, Discipline Sportive Associate o da Enti di Promozione Sportiva, cui partecipano soggetti non tesserati, nulla è modificato rispetto alla disciplina prevista dall’art. 4 del D.Min. 24/04/2013 “Balduzzi”. Anche in questo caso, i praticanti, seppure non tesserati, devono sottoporsi ad un accurato controllo medico, comprendente una serie di accertamenti indicati all’art. 4 del decreto Balduzzi (certificazione medica di idoneità conseguente a un controllo relativo alla rilevazione della pressione arteriosa, elettrocardiogramma basale, uno step test o un test ergonometrico con monitoraggio dell’attività cardiaca oltre ad altri accertamenti valutati come necessari nei singoli casi).
Per chiudere, si ricorda:
1. che la richiesta del certificato, oltre ad essere opportuna per dimostrare la diligenza del gestore dell'impianto o dell'organizzatore della competizione, può essere obbligatoria anche nel caso di attività svolta presso strutture non affiliate se richiesto da leggi regionali;
2. che è assolutamente inutile, per non dire dannoso, il modus operandi di chi, ancora, chiede il rilascio delle “autocertificazioni” di buona salute ai partecipanti alle attività sportive organizzate dal sodalizio.