Il D.L. 29/11/2008 n. 185 – c.d. “Decreto anti-crisi” – è stato approvato il 27/01/2009 dal Senato, che ha quindi dato il via libera definitivo al provvedimento nello stesso testo licenziato dalla Camera. Con il presente articolo si evidenziano le principali novità apportate in sede di conversione in legge all’art. 30 del decreto stesso intitolato “Controlli sui circoli privati”.
CONFERME:
1) requisiti per accedere alle agevolazioni fiscali
Viene confermato, in primo luogo, che gli enti associativi (tra cui le Associazioni Sportive Dilettantistiche), per usufruire delle agevolazioni delle agevolazioni fiscali previste dall’art. 148 T.U.I.R. e dall’art.4 D.P.R. 633/72 (non imponibilità dei corrispettivi specifici, delle quote e dei contributi che i soci, associati, partecipanti o tesserati pagano agli enti stessi a fronte di servizi specifici da questi erogati – es. quota per l’utilizzo del campo da tennis, per l’ingresso in palestra o piscina, per la partecipazione al corso di avviamento allo sport etc.), devono essere in possesso dei requisiti qualificanti previsti dalla normativa tributaria;
2) obbligo di comunicazione dei dati e notizie rilevanti:
In sede di conversione, è stato altresì confermato che il riconoscimento delle agevolazioni fiscali previste dall’art. 148 T.U.I.R. e dall’art.4 D.P.R. 633/72 sarà subordinato alla trasmissione, da effettuarsi in via telematica all’Agenzia delle Entrate, dei dati e delle notizie rilevanti, entro i termini e con le modalità che saranno individuati da un Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate da pubblicarsi entro il 31/01/2009.
3) enti interessati:
È infine confermato che le medesime informazioni dovranno essere fornite anche:
a) dalle associazioni già costituite al 29.11.2008;
b) dalle società sportive dilettantistiche costituite in forma di società di capitali senza scopo di lucro di cui all’art. 90, Legge n. 289/2002.
NOVITA’:
a) In primo luogo è stato precisato, ma questo era ovviamente nella ratio del provvedimento, che la trasmissione dei dati e notizie all’Agenzia delle Entrate dovrà essere effettuata “per consentire gli opportuni controlli”.
b) Non è più prevista la perdita automatica delle agevolazioni – come emergeva dalla priva versione del decreto – in quanto tale sanzione è stata sostituita con la previsione di una “comunicazione da parte dell’Agenzia delle Entrate in merito alla completezza dei dati e delle notizie trasmessi ai sensi del comma 1”.
c) Con la soppressione del comma 4 della versione originaria non è stata confermata l’abrogazione dell’art. 7, DL n. 136/2004, conseguentemente vengono ripristinati i seguenti principi:
i) il Coni è “l’unico organismo certificatore della effettiva attività sportiva svolta dalle società e dalle associazioni dilettantistiche”;
ii) le agevolazioni fiscali di cui ai commi 1, 3, 5, 7, 8, 9, 10, 11 e 12 dell’articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni, si applicano alle società ed alle associazioni sportive dilettantistiche che sono in possesso del riconoscimento ai fini sportivi rilasciato dal CONI, quale garante dell’unicità dell’ordinamento sportivo nazionale;
iii) il Coni dovrà trasmettere annualmente al ministero dell’Economia e Finanze l’elenco delle associazioni sportive dilettantistiche riconosciute.
d) In sede di conversione è stata disposta l’esclusione dall’obbligo di comunicazione – per quanto riguarda le Associazioni Sportive Dilettantistiche – a favore dei soli enti associativi dilettantistici iscritti nel registro del CONI che non svolgono attività commerciale.
e) E’ stata infine modificata la disciplina di cui al Dlgs 460/1997 in tema di organizzazioni non lucrative di utilità sociale, argomento che, pur rivestendo notevole interesse, si omette in questa sede perché non di interesse specifico al settore sportivo dilettantistico.
PRIME CONSIDERAZIONI
In attesa dell’emanazione del provvedimento che stabilirà le modalità di trasmissione dei dati ed i contenuti della trasmissione stessa, nonché degli auspicabili chiarimenti che presumibilmente saranno affidati ad una circolare esplicativa, emergono i seguenti elementi:
1) L’obiettivo della norma è quello di porre sotto controllo i c.d. “circoli privati”, tra i quali le Società ed Associazioni Sportive, e, in particolare, di consentire all’Agenzia delle Entrate di entrare in possesso dei “dati rilevanti” in via telematica, senza necessità di doverli andare a “scovare” con accessi specifici, e quindi di poter formare delle liste selettive sulla base di indicatori di “pericolosità”;
2) E’ stata abolita la possibilità che l’Amministrazione potesse deliberare la perdita automatica dei benefici fiscali, ed è stato previsto un secondo step, in cui, presumibilmente, l’Agenzia Entrate chiederà ulteriori dati ed informazioni nel caso in cui dalla comunicazione iniziale dovessero emergere anomalie o situazioni meritevoli di approfondimento.
3) Viene ripristinato il ruolo del CONI, quale unico garante della natura sportiva dilettantistica e, conseguente l’obbligo di iscrizione al registro delle società ed associazioni sportive riconosciute dallo stesso. Ciò comporta, da un lato, un appesantimento degli adempimenti in capo alle associazioni sportive (che dovranno effettuare una doppia comunicazione telematica: al Registro CONI e all’Agenzia Entrate), ma, dall’altro, una “copertura” giuridicamente riconosciuta in relazione alla natura dell’attività sportiva dilettantistica effettivamente svolta, con tutto quanto ne consegue in relazione alla fruibilità dei benefici fiscali previsti dall’art. 90 della L. 289/2002.
4) Viene esplicitamente previsto che non dovranno effettuare la comunicazione telematica, e quindi non dovrebbero essere oggetto di particolari controlli, i soli enti associativi dilettantistici iscritti nel registro del CONI che non svolgono attività commerciale. In pratica, le Associazioni Sportive non in possesso di partita IVA, in quanto il possesso della stessa (anche in presenza di opzione per il regime ex L. 398/1991) presuppone lo svolgimento di attività commerciale; pubblicità e sponsorizzazione costituiscono infatti attività commerciali. Tale interpretazione è confermata dal fatto che le Pro-Loco che hanno optato per il regime 398/1991 sono espressamente esonerate dall’obbligo di comunicazione dei dati rilevanti, mentre analoga esenzione non è prevista per le Associazioni Sportive Dilettantistiche.
5) Saranno inoltre obbligate ad effettuare la comunicazione tutte le Associazioni sportive NON ISCRITTE al Registro CONI, indipendentemente dalla circostanza che svolgano o meno attività commerciale.
In definitiva, appare di capire che l’Amministrazione Finanziaria abbia individuato due possibili “filoni” di potenziale abuso fiscale, sui quali saranno concentrati i controlli:
i) le agevolazioni fiscali di cui godono i c.d. “corrispettivi specifici decommercializzati” di cui all’art. 148 del TUIR ai fini delle Imposte Dirette e art. 4 DRP 633/1972 ai fini IVA, cioè la non imponibilità delle quote pagate a fronte di servizi specifici da soci, associati, partecipanti e tesserati, nella misura in cui la natura dell’ente sportivo ovvero la modalità di svolgimento di specifiche attività possano in realtà celare un’attività intrinsecamente commerciale;
ii) le prestazioni di servizi e le altre attività di natura commerciale svolte in regime fiscale agevolato ex L. 398/1991 dalle Associazioni Sportive Dilettantistiche.
Evidentemente, anche in seguito a controlli fiscali effettuati presso circoli sportivi, è emerso che sovente tali agevolazioni non sono supportate dall’effettivo possesso dei requisiti richiesti dalla legge.
A tali fini si evidenzia che, in attesa dei chiarimenti, che dovranno essere emanati (salvo rinvii) entro il 30/01/2009, emerge un’attenzione da parte del legislatore sempre più forte in relazione all’effettività del c.d. “rapporto associativo” e verso il concreto rispetto, sostanziale prima ancora che formale, dei requisiti statutari richiesti dalla legge (da sempre, e non da oggi) per beneficiare delle agevolazioni fiscali previste in favore degli enti associativi, problematica, peraltro, sempre evidenziata dai consulenti Fiscosport, sia in precedenti interventi sulle newsletter che nel corso dei convegni organizzati.
Inoltre il ripristino del riconoscimento ai fini sportivi da parte del CONI conferma che la nuova disposizione sembra (anche dal titolo) avere per obiettivo non tanto le Associazioni Sportive Dilettantistiche che svolgono attività sportiva agonistica (comunque interessate dalla novella, soprattutto in presenza di corrispettivi di natura commerciale rilevanti) quanto i circoli sportivi che gestiscono palestre ed impianti sportivi in genere.
Si evidenzia, infine, che sono giunte da alcuni colleghi segnalazioni di numerosi controlli effettuati in alcune regioni (es. Lazio) nei confronti di circoli sportivi sprovvisti di Partita IVA (dotati solo di Codice Fiscale) e finalizzati a controllare che l’attività svolta fosse effettivamente ed esclusivamente di natura istituzionale.
Faranno seguito presente ulteriori aggiornamenti sull’argomento non appena saranno disponibili ulteriori notizie ufficiali, ed in particolare non appena sarà pubblicato il provvedimento relativo alle modalità di trasmissione dei dati all’Agenzia delle Entrate.
Si riporta, in calce al presente articolo, il testo integrale dell’art. 30 del D.L. n. 185/2008 integrato dagli emendamenti approvati in sede di conversione (evidenziati in neretto).
————————————————-
Decreto Legge n. 185 del 28 novembre 2008 – Art. 30. Controlli sui circoli privati
1. I corrispettivi, le quote e i contributi di cui all’articolo 148 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e all’articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 non sono imponibili a condizione che gli enti associativi siano in possesso dei requisiti qualificanti previsti dalla normativa tributaria e, ad esclusione delle organizzazioni di volontariato iscritte nei registri regionali di cui all’articolo 6 della legge 11 agosto 1991, n. 266, in possesso dei requisiti di cui al comma 5 del presente articolo,che trasmettano per via telematica all’Agenzia delle entrate, al fine di consentire gli opportuni controlli, i dati e le notizie rilevanti ai fini fiscali mediante un apposito modello da approvare entro il 31 gennaio 2009 con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate.
2. Con il medesimo provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate sono stabiliti i tempi e le modalità di trasmissione del modello di cui al comma 1, anche da parte delle associazioni già costituite alla data di entrata in vigore del presente decreto, ad esclusione delle organizzazioni di volontariato iscritte nei registri regionali di cui all’articolo 6 della legge 11 agosto 1991, n. 266, in possesso dei requisiti di cui al comma 5 del presente articolo, nonché le modalità di comunicazione da parte dell’Agenzia delle Entrate in merito alla completezza dei dati e delle notizie trasmessi ai sensi del comma 1.
3. L’onere della trasmissione di cui al comma 1 è assolto anche dalle società sportive dilettantistiche di cui all’articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289.
3-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano alle associazioni pro loco che optano per l’applicazione delle norme di cui alla legge 16 dicembre 1991, n. 398, e agli enti associativi dilettantistici iscritti nel registro del Comitato olimpico nazionale italiano che non svolgono attività commerciale.
4. All’articolo 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, dopo il comma 2 è inserito il seguente:
“2-bis. Si considera attività di beneficenza, ai sensi del comma 1, lettera a), numero 3), anche la concessione di erogazioni gratuite in denaro con utilizzo di somme provenienti dalla gestione patrimoniale o da donazioni appositamente raccolte, a favore di enti senza scopo di lucro che operano prevalentemente nei settori di cui al medesimo comma 1, lettera a), per la realizzazione diretta di progetti di utilità sociale”.
5. La disposizione di cui all’articolo 10, comma 8, del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, si applica alle associazioni e alle altre organizzazioni di volontariato di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266 che non svolgono attività commerciali diverse da quelle marginali individuate con decreto del Ministro delle finanze 25 maggio 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 134 del 10 giugno 1995.
5-bis. Al comma 2 dell’articolo 10 del testo unico delle disposizioni concernenti le imposte ipotecaria e catastale, di cui al decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 347, e successive modificazioni, le parole: “quarto e quinto periodo” sono sostituite dalle seguenti: “quarto, quinto e nono periodo”.
5-ter. Le norme di cui al comma 5-bis si applicano fino al 31 dicembre 2009.
5-quater. Agli oneri derivanti dall’attuazione dei commi 5-bis e 5-ter, pari a 3 milioni di euro per l’anno 2009, si provvede mediante riduzione lineare degli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla Tabella C allegata alla legge 22 dicembre 2008, n. 203.
CONVERSIONE IN LEGGE DEL “DECRETO ANTI-CRISI”
Il D.L. 29/11/2008 n. 185 – c.d. “Decreto anti-crisi” - è stato approvato il 27/01/2009 dal Senato, che ha quindi dato il via libera definitivo al provvedimento nello stesso testo licenziato dalla Camera. Con il presente articolo si evidenziano le principali novità apportate in sede di conversione in legge all’art. 30 del decreto stesso intitolato “Controlli sui circoli privati”.