Ricordiamo la questione: con il provvedimento del 10 luglio 2020 l’Agenzia delle Entrate ha definito i criteri e le modalità per la fruizione dei crediti d’imposta introdotti dal Decreto Rilancio per le spese di sanificazione e acquisto dei dispositivi di protezione individuale, e per le spese di adeguamento degli ambienti di lavoro – decreto Rilancio che all’art. 125 prevedeva che detto credito fosse in misura pari al 60 per cento delle spese sostenute nel 2020, fino ad un massimo di 60.000 euro per ciascun beneficiario, “nel limite complessivo di 200 milioni di euro per l’anno 2020“.
Nel provvedimento di luglio l’Agenzia ha specificato che “l’ammontare massimo del credito d’imposta fruibile è pari al credito d’imposta richiesto moltiplicato per la percentuale che sarà resa nota con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate, da emanare entro l’11 settembre 2020. La percentuale è ottenuta rapportando il limite complessivo di spesa all’ammontare complessivo dei crediti d’imposta richiesti“.
Come è noto, il 7 settembre era il termine ultimo di presentazione delle domande per usufruire del beneficio fiscale: a quella data l’ammontare complessivo è risultato essere pari a 1.278.578,142 euro.
Ed è partendo da questa cifra, rapportata ai 200 milioni di euro che rappresentano il limite di spesa stabilito dal decreto Rilancio, che si determina la percentuale del 15,6423% quale ammontare massimo del credito d’imposta che può essere utilizzato dai beneficiari con le modalità – ormai ben note – della compensazione o della cessione ad altri soggetti.