È nuovamente possibile, per le associazioni e le società, tenere assemblee con la presenza fisica, nel rispetto delle distanze.
A decorrere dal 18 maggio, sulla base del d.p.c.m. del 17 maggio 2020, non sono più vietate le assemblee “fisiche”: potranno pertanto tornare a essere convocate le assemblee tradizionali, senza l’uso dei sistemi di videoconferenza.
Naturalmente dovranno essere rispettati il divieto di assembramento e il rispetto delle distanze, oltre all’obbligo di indossare la mascherina qualora l’assemblea sia tenuta al chiuso.
Possono svolgersi assemblee (ordinarie o straordinarie) condominiali, di società di capitali o di persone, ovvero di altre organizzazioni collettive?
Le assemblee di qualunque tipo, condominiali o societarie, ovvero di ogni altra forma di organizzazione collettiva, possono svolgersi in “presenza fisica” dei soggetti convocati, a condizione che siano organizzate in locali o spazi adeguati, eventualmente anche all’aperto, che assicurino il mantenimento continuativo della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro fra tutti i partecipanti, evitando dunque ogni forma di assembramento, nel rispetto delle norme sanitarie di contenimento della diffusione del contagio da COVID-19.
È stato pubblicato sul sito del Dipartimento per lo Sport il terzo elenco che individua le ulteriori mansioni necessarie per lo svolgimento dell’attività sportiva. L’ambito di applicazione della disciplina del lavoro sportivo si estende quindi a nuovi ruoli e prestazioni che non erano presenti nei precedenti elenchi, in quanto non individuati dalle Federazioni sulla base dei rispettivi regolamenti tecnici e/o non approvati all’esito del vaglio ministeriale. Vediamo in breve l'ambito di applicazione del mansionario e le maggiori novità