Con d.m. 13 dicembre 2017, pubblicato in G.U. n. 292 del 15 dicembre scorso e il cui testo integrale è riportato in calce alla presente News, il Ministero dell'Economia e delle finanze ha fissato allo 0,3% in ragione d’anno il saggio di interesse legale.
La nuova misura del saggio decorre dal 1 gennaio 2018.
In ambito fiscale ciò comporta uno sdoppiamento del calcolo degli interessi dovuti all'erario qualora si regolarizzino nel 2018 omessi o tardivi pagamenti riferiti al 2017: il nuovo tasso legale varrà infatti solo per il calcolo degli interessi relativi al periodo che va dal 1 gennaio 2018 al momento in cui si effettua il pagamento, mentre si continuerà a utilizzare il tasso dello 0,1% per il periodo fino al 31 dicembre 2017.
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MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
DECRETO 13 dicembre 2017 – Modifica del saggio di interesse legale
(GU n. 292 del 15/12/2017)
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Visto l'art. 2, comma 185, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante «Misure di razionalizzazione della finanza pubblica» che, nel fissare al 5 per cento il saggio degli interessi legali di cui all'art. 1284, primo comma, del codice civile, prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze puo' modificare detta misura sulla base del rendimento medio annuo lordo dei titoli di Stato di durata non superiore a dodici mesi e tenuto conto del tasso di inflazione registrato nell'anno;
Visto il proprio decreto 7 dicembre 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 14 dicembre 2016, n. 291, con il quale la misura del saggio degli interessi legali e' stata fissata allo 0,1 per cento in ragione d'anno, con decorrenza dal 1° gennaio 2017; Visto il decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, concernente il testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia;
Tenuto conto del rendimento medio annuo lordo dei predetti titoli di Stato e del tasso d'inflazione annuo registrato; Ravvisata l'esigenza, sussistendone i presupposti, di modificare l'attuale saggio degli interessi, determinandolo in misura pari alla media aritmetica degli anzidetti indici;
Decreta:
Art. 1
La misura del saggio degli interessi legali di cui all'art. 1284 del codice civile e' fissata allo 0,3 per cento in ragione d'anno, con decorrenza dal 1° gennaio 2018.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 13 dicembre 2017
Il Ministro: Padoan