Il c.d. Decreto Sanità, approvato il 13 settembre u.s., regolamenta (art. 7), tra l'altro, le certificazioni mediche obbligatorie per le attività sportive e l'utilizzo dei defibrillatori, enunciando che: “ Al fine di salvaguardare la salute dei cittadini che praticano un’attività sportiva non agonistica o amatoriale, il Ministro della Salute, con proprio decreto, adottato di concerto con il Ministero delegato al turismo e allo sport, dispone garanzie sanitarie mediante l'obbligo di idonea certificazione medica, nonché linee guida per l'effettuazione di controlli sanitari sui praticanti e per la dotazione e l’impiego, da parte di società sportive sia professionistiche che dilettantistiche di defibrillatori semiautomatici e di altri eventuali dispositivi salvavita ”. * Barbara Agostinis, Avvocato, Docente di diritto dello sport e di La regolamentazione giuridica dell’evento sportivo presso la Facoltà di Scienze Motorie Università di Urbino “Carlo Bo”
Il c.d. Decreto Sanità, approvato il 13 settembre u.s., regolamenta (art. 7), tra l’altro, le certificazioni mediche obbligatorie per le attività sportive e l’utilizzo dei defibrillatori, enunciando che: “Al fine di salvaguardare la salute dei cittadini che praticano un’attività sportiva non agonistica o amatoriale, il Ministro della Salute, con proprio decreto, adottato di concerto con il Ministero delegato al turismo e allo sport, dispone garanzie sanitarie mediante l’obbligo di idonea certificazione medica, nonché linee guida per l’effettuazione di controlli sanitari sui praticanti e per la dotazione e l’impiego, da parte di società sportive sia professionistiche che dilettantistiche di defibrillatori semiautomatici e di altri eventuali dispositivi salvavita” 1.
Premettiamo anzitutto che la dotazione di un defibrillatore non è ancora un adempimento obbligatorio: come si legge nella norma sopra riportata – che, lo ribadiamo, è un “decreto legge”, dunque un atto i cui contenuti possono subire profonde modifiche nel corso dell’iter di conversione in legge, iniziato proprio in queste ore alla Camera – sarà comunque necessario attendere l’emanazione del decreto ministeriale che ne fisserà tempi, modalità, ambiti di applicazione, ecc.
L’introduzione della norma ha comunque avuto notevole eco e ha suscitato non poche perplessità nel mondo sportivo: nonostante, dunque, sia ancora prematuro formulare giudizi definitivi – in attesa, appunto, della conversione del provvedimento e dell’emanazione del decreto ministeriale – è possibile (e riteniamo opportuno farlo) esprimere alcune considerazioni “a caldo”.
È evidente che la previsione recentemente introdotta nel nostro ordinamento miri a offrire la massima tutela della salute degli sportivi, integrando le lacune dei provvedimenti normativi attualmente in vigore. Si pensi, ad esempio, alla scarna regolamentazione dell’attività sportiva non agonistica e, in particolare, alla definizione “per esclusione” di tale attività, che non consente un’agevole distinzione da quella agonistica. Al riguardo, è auspicabile che la disciplina, che sarà introdotta, contenga una definizione chiara delle caratteristiche e dei limiti dell’attività non agonistica, in grado di differenziarla da quella agonistica, al fine di superare le contraddizioni emerse finora nel diritto applicato.
L
’importanza dell’utilizzo di strumenti “salvavita” da parte delle società, sembra essere già condivisa dalla giurisprudenza, come si evince dalla recente vicenda “Morosini”, in cui i medici sociali sono stati indagati proprio per il mancato utilizzo del defibrillatore.
Nonostante le intenzioni del legislatore possano essere considerate “lodevoli”, in quanto volte a garantire la più ampia protezione della salute degli atleti anche a livello amatoriale, è tuttavia prevedibile purtroppo, considerato il periodo di crisi economica che stiamo attraversando, che l’attuazione concreta delle disposizioni sarà difficoltosa, soprattutto in ambito dilettantistico, a causa degli oneri economici posti a carico delle società e associazioni sportive per potersi dotare di strumenti “salvavita” e per curare adeguatamente la formazione dei soggetti preposti al loro utilizzo.
Oltre agli oneri economici, difficilmente sostenibili dalle società “minori” (a meno che non si imponga la dotazione “salvavita” solo a gruppi di certe dimensioni), emergono altri elementi di “criticità” della norma. In particolare, non si comprende quale sia la ratio della limitazione degli strumenti salvavita al settore non agonistico o amatoriale e l’esclusione – seppure implicita – all’ambito agonistico, caratterizzato da competitività e, presumibilmente, da maggiore impegno fisico. E’ auspicabile che i numerosi aspetti dubbi della prescrizione siano chiariti al momento dell’emanazione del decreto ministeriale di attuazione.
Fino a tale momento – lo ripetiamo – nessun obbligo è posto a carico delle società.
* Barbara Agostinis, Avvocato, Docente di diritto dello sport e di La regolamentazione giuridica dell’evento sportivo presso la Facoltà di Scienze Motorie Università di Urbino “Carlo Bo”
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1 Art. 7, comma 11, Decreto Legge 13 settembre 2012, n. 158, recante Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un piu’ alto livello di tutela della salute, pubblicato in G.U. Serie Generale n. 214 del 13 settembre 2012, entrato in vigore il 14 settembre 2012
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