Se gli emendamenti passassero, il testo definitivo dell’art. 149 risulterebbe essere il seguente:
Art. 149 – Perdita della qualifica di ente non commerciale
1. Indipendentemente dalle previsioni statutarie, l’ente perde la qualifica di ente non commerciale qualora eserciti prevalentemente attività commerciale per un intero periodo d’imposta.
2. Ai fini della qualificazione commerciale dell’ente si tiene conto anche dei seguenti parametri:
a) Prevalenza delle immobilizzazioni relative all’attività commerciale, al netto degli ammortamenti, rispetto alle restanti attività;
b) Prevalenza dei ricavi derivanti da attività commerciali rispetto al valore normale delle cessioni o prestazioni afferenti le attività istituzionali;
c) Prevalenza dei redditi derivanti da attività commerciali rispetto alle entrate istituzionali, intendendo per queste ultime i contributi, le sovvenzioni, le liberalità e le quote associative;
d) Prevalenza delle componenti negative inerenti all’attività commerciale rispetto alle restanti spese.
d-bis) Non prevalenza di associati tesserati e svolgenti una effettiva e documentata attività sportiva presso le Federazioni Nazionali, Enti di Promozione o Discipline Associate, con preventiva iscrizione dell’associazione dilettantistica o società dilettantistica nel Registro Nazionale delle Associazioni e delle Società Sportive Dilettantistiche, tenuto dal CONI.
3. Il mutamento di qualifica opera a partire dal periodo d’imposta in cui vengono meno le condizioni che legittimano le agevolazioni e comporta l’obbligo di comprendere tutti i beni facenti parte del patrimonio dell’ente nell’inventario di cui all’articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 29 Settembre 1973 n. 600. L’iscrizione nell’inventario deve essere effettuata entro sessanta giorni dall’inizio del periodo d’imposta in cui ha effetto il mutamento di qualifica secondo i criteri di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 Dicembre 1974, n. 689.
4. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano agli enti ecclesiastici riconosciuti come persone giuridiche agli effetti civili e alle associazioni sportive dilettantistiche che siano costituite in assoluta prevalenza da tesserati e svolgenti una effettiva e documentata attività sportiva presso le Federazioni Nazionali, Enti di Promozione, Discipline Associate, Associazioni Benemerit, con preventiva iscrizione dell’associazione dilettantistica o società dilettantistica nel Registro Nazionale delle Associazioni e delle Società Sportive Dilettantistiche, tenuto dal CONI.
Per scaricare l’intero documento dove sono presenti i due emendamenti in questione cliccare qui, mentre a questo link è disponibile il Resoconto sommario n. 31 del 20/03/2012 della 5. e 6. Commissione (che non registra alcun nuovo intervento per quanto qui di interesse). E’ anche possibile leggere le sole due pagine con il testo degli emendamenti (p. 59 e p. 60) inserite qui in allegato.
Sarà come sempre cura di Fiscosport seguire l’evolversi della vicenda e tenere informati i nostri Lettori.