Si tratta – come spiegato anche nell'articolo di S. Andreani, Le disposizioni nella Legge di Stabilità di interesse per a.s.d. e s.s.d.: lo "SPLIT PAYMENT" – del meccanismo previsto dall'art. 17-ter del d.p.r. n. 633/1972 (così come introdotto dalla legge di stabilità 2015) il quale prevede che a partire dall’1 gennaio 2015, siano le pubbliche amministrazioni (in qualità di acquirenti di beni o servizi) a versare l’Iva direttamente all’erario mentre ai fornitori viene pagato il solo corrispettivo.
Ebbene, la Circolare n. 1/E 2015, dopo una lunga premessa che ripercorre il senso della nuova norma, ne definisce l'ambito soggettivo di applicazione – vale a dire le pubbliche amministrazioni destinatarie di operazioni in regime di split payment – e individua i soggetti invece esclusi. Al par. 2 (Sanzioni) precisa che in considerazione dell'incertezza in materia e della circostanza che la nuova disciplina è in vigore per le fatture emesse a partire dall'1 gennaio, non vi saranno sanzioni per le violazioni relative alle modalità di versamento dell’IVA commesse anteriormente all’emanazione della circolare stessa (febbraio). Pertanto, se la p.a. ha corrisposto al fornitore l’IVA addebitata, il quale a sua volta ha liquidato l'imposta così incassata secondo le modalità ordinarie, non non occorrerà effettuare alcuna variazione. Se invece il fornitore abbia erroneamente emesso fattura con l’annotazione “scissione dei pagamenti”, si renderà necessaria una correzione e il fornitore potrà poi esercitare la rivalsa nei modi ordinari. In tal caso le pubbliche amministrazioni dovranno corrispondere al fornitore anche l’IVA relativa all’operazione ricevuta.
Rimangono dunque tuttora irrisolti i dubbi espressi nell'articolo sopra citato.