"In ragione delle sostanziali modifiche introdotte" con la l. r. nr. 68 del 9 ottobre 2015, pubblicata nella medesima data sul BURT nr. 46 (v. l'estratto BUR qui allegato), la Regione Toscana ha fissato un nuovo termine, il 1 luglio 2016, a partire dal quale scatta l'obbligo per le a.s.d. di dotarsi di defribillatori.
Vengono altresi abrogate le precedenti leggi regionali in materia, la l.r. 22/2013 e la l.r. 89/2013 e si rinvia a un apposito regolamento attuativo per la classificazione degli impianti sportivi a cui sarà applicabile la presente normativa, degli "sport assimilabili" per i cui impianti non è applicabile la disciplina, e di altre modalità e criteri attuativi.
Ciò che, a una prima e veloce lettura, ci rende perplessi è la tempistica, anzitutto perchè la legge regionale in commento è stata emanata una settimana dopo il termine precedentemente stabilito per la dotazione dei defribillatori in Toscana, fissato al 1 ottobre 2015: è certamente apprezzabile che ad oggi molti defribillatori siano già stati installati e molti operatori siano già stati formati perchè ciò va a sicuro beneficio dei cittadini e della tutela della salute; meno apprezzabile è che i gestori e utilizzatori degli impianti siano stati sottoposti all'ennesimo adempimento poi rinviato addirittura dopo la scadenza dell'inizio dell'obbligo di decorrenza!
In secondo luogo vogliamo ricordare che il decreto Balduzzi del 24 aprile 2013 ha fissato l'obbligo di dotazione entro 30 mesi dall'entrata in vigore del decreto stesso, pubblicato in G.U. il 20 luglio 2013… La Toscana posticipa dunque l'obbligo di quasi sei mesi rispetto al territorio nazionale: ma, in materia di legislazione concorrente, è soluzione legittima?
In uno dei prossimi numero di Fiscosport saranno approfonditi sia gli aspetti legali inerenti a quest'ultimo problema, sia alcune particolarità della nuova legge.