La (a nostro avviso corretta) risposta è stata che "La spesa per l’iscrizione ad una palestra non può essere qualificata spesa sanitaria ai fini dell’applicazione dell’art. 15, comma 1, lett. c) del T.U.I.R., anche se accompagnata da un certificato medico che prescriva una specifica attività motoria; detta attività, infatti, anche se svolta a scopo di prevenzione o terapeutico, va inquadrata in un generico ambito salutistico di cura del corpo e non può essere riconducibile a un trattamento sanitario qualificato".
Si tratta di una fattispecie che si presenta periodicamente pressoché in ogni palestra: il frequentatore (socio o cliente) che chiede il rilascio di una ricevuta che attesti la finalità "sanitaria" della disciplina sportiva praticata.
Se lo scopo è ottenerne il rimborso assicurativo, p.es. perchè la pratica sportiva è resa necessaria dai postumi di un infortunio, trattandosi di rapporti "privatistici" è effettivamente possibile che si riesca a ottenerne il rimborso; se lo scopo è la detrazione del 19% come spesa medica, la risposta qui sopra riportata chiude in modo decisamente netto una porta che per la verità molto aperta non era stata mai…
In entrambi i casi ciò a cui la società o associazione sportiva deve fare la massima attenzione è la descrizione dell'attività che viene riportate sulla ricevuta, indipendentemente dalle "pressioni" che inevitabilmente fa il socio o cliente: se presso la società o associazione si svolge attività sportiva, se tale è il suo scopo, se tale è la destinazione dei locali, la qualificazione professionale dei suoi collaboratori, e se di tale attività essa utilizza le agevolazioni, mai dovrà né potrà certificare che svolge attività sanitaria, riabilitativa o simili: non solo vìola le rigide esclusive che coprono l'attività sanitaria, ma si pone anche al di fuori del campo di attività che ha dichiarato di fare, con possibili gravi conseguenze.
E' vero che in questi ultimi anni sempre più numerosi sono gli studi che evidenziano gli aspetti positivi di una corretta attività sportiva in relazione alla prevenzione sanitaria: fare sport, in altre parole, permette a chi lo pratica di guadagnare in salute e all'organizzazione statuale di risparmiare sulla spesa sanitaria (per i dati aggiornati a quest'ultimo proposito si rinvia alla Newsletter n. 11/2012 del 31 maggio 2012), ma l'equazione "sport = salute" non può mai giungere a sostenere l'equazione "attività sportiva = attività sanitaria".
Per completezza ricordiamo invece due agevolazioni fiscali certamente spettanti in relazione all'attività sportiva esercitata:
– in primo luogo, la ben nota detrazione del 19% delle spese sostenute per l'attività sportiva dei ragazzi fra i 5 e 18 anni di età per l’iscrizione annuale e l’abbonamento ad associazioni sportive, palestre, piscine e altre strutture e impianti sportivi destinati alla pratica sportiva dilettantistica: sul punto si rinvia all'approfondito aggiornamento di Stefano Andreani in Newsletter Fiscosport 7/2011 del 7 aprile 2011
– in secondo luogo, di minore importanza. che tra le spese mediche detraibili rientra anche quella sostenuta per ottenere il rilascio del certificato medico di idoneità alla pratica sportiva: "Le spese mediche danno diritto alla detrazione d'imposta a prescindere dal luogo o dal fine per il quale vengono effettuate…" (Circolare n. 108/E del 03/05/1996).