Il provvedimento normativo, oltre a definire le funzioni spettanti alla Regione e agli Enti locali in materia di sport, dispone l’istituzione (presso la struttura organizzativa competente della giunta regionale) del Comitato regionale dello sport e del tempo libero con poteri consultivi e propostivi nelle materie oggetto della legge, nonché promuove espressamente lo sport per le persone diversamente abili, considerato un servizio sociale e uno strumento di formazione psicofisica.
La legge si segnala per la presenza di numerose novità, in materia di impianti sportivi e di tutela sanitaria degli atleti.
Con particolare riguardo agli impianti sportivi, l’art. 16 dispone che i requisiti tecnici, igienico–sanitari e di sicurezza delle strutture (ad eccezione degli impianti scolastici, di quelli ove è prevista la presenza di pubblico, di quelli gestiti da Federazioni, Enti di promozione, tenuti a rispettare le prescrizioni federali e di quelli “ove è svolta attività sportiva disciplinata dalle Federazioni sportive nazionali, organi del CONI, non gestiti da soggetti che svolgono attività di impresa”) saranno disciplinati con regolamento, si spera formulato in modo più chiaro di quello attualmente in vigore che contiene numerose contraddizioni e disposizioni non sempre univoche.
Un’altra prescrizione innovativa (assente nella legge regionale attualmente in vigore) concerne le modalità di affidamento degli impianti sportivi di proprietà degli enti pubblici territoriali.
La materia dell’affidamento ha creato numerosi problemi applicativi per gli “addetti ai lavori”, considerata la mancanza di una legge nazionale in materia.
L’unica disposizione vincolante sul territorio nazionale è l’art. 90, comma 25, della legge 289/2002, la quale impone che gli impianti sportivi di proprietà dell’ente pubblico territoriale siano affidati, in via preferenziale, a società, associazioni sportive dilettantistiche, enti di promozione sportiva, discipline associate e Federazioni, delegando alle leggi regionali la determinazione specifica delle modalità di affidamento. In applicazione di tale prescrizione, l’art. 19 del recente provvedimento normativo, dispone, invero con una formulazione alquanto sintetica, che i soggetti affidatari siano “determinati tra coloro che presentano idonei requisiti, in base a procedure di evidenza pubblica nel rispetto della normativa vigente”.
Se, da un lato, l’articolo 19 sembra rinviare ad un successivo regolamento la definizione dei criteri, modalità e requisiti minimi per la partecipazione ai bandi per l’affidamento degli impianti, dall’altro, l’art. 24, il quale definisce l’ambito di competenza del regolamento, non pare recepire una simile indicazione poiché non contempla tale materia, tra quelle, che saranno disciplinate dal regolamento.
Merita, infine, di essere menzionata un’ulteriore disposizione, tesa a garantire una migliore tutela della salute degli atleti minorenni della Regione Marche (in particolare, di un’età compresa fra i quattordici e i diciotto anni).
Per questi atleti, infatti, è istituito il “passaporto ematochimico”, volto a “monitorare in maniera sistematica e continuativa i valori ematici”.
Nonostante sia ancora presto per potere esprimere una valutazione in merito alle norme di recente introduzione, sembra apprezzabile l’intenzione del legislatore di curare aspetti particolarmente significativi, quali la promozione della pratica sportiva da parte dei soggetti diversamente abili o la tutela della salute degli atleti minorenni.
Non può, tuttavia, essere taciuta qualche preoccupazione in merito alla realizzazione dei “nobili” intenti perseguiti dal legislatore a causa dell’attuale momento storico e della difficoltà di reperire i finanziamenti necessari allo svolgimento della pratica sportiva. Si pensi, tra l’altro, all’impegno della Regione ad erogare contributi per favorire lo sport di cittadinanza (art. 11), per favorire e promuovere lo sviluppo dell’attività sportiva da parte dei soggetti diversamente abili (art. 12), di società e associazioni sportive dilettantistiche con determinati requisiti (art. 22), nonché l’impegno ad assicurare il rilascio gratuito della certificazione sanitaria di idoneità all’esercizio dell’attività sportiva agonistica dilettantistica agli atleti minorenni, diversamente abili e agli studenti che partecipano ai giochi sportivi studenteschi (art. 28).
E’, altresì, auspicabile che la formulazione del regolamento di attuazione sia chiara e senza le contraddizioni presenti in quello attualmente in vigore.
* Barbara Agostinis, Avvocato, Docente di diritto dello sport e di La regolamentazione giuridica dell’evento sportivo presso la Facoltà di Scienze Motorie Università di Urbino “Carlo Bo”