– da un lato ci pare opportuno richiamare la disposizione di Legge in materia, così da chiarire lo stato attuale della normativa (attività nella quale la modulistica delle compagnie telefoniche spesso non aiuta …)
– dall’altro è ancor più opportuno ricordare le precise disposizioni antielusive in materia, che ci invitano alla massima prudenza.
La normativa
La norma di riferimento non lascia spazio a dubbi.
Si tratta dell’art. 13-bis, I comma, del D.P.R. 26/10/72 n. 641 (nella formulazione attuale, come modificata dall’art. 90, VII comma, della Legge 27/12/02 n. 289), che recita: “Gli atti e i provvedimenti concernenti le organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) e le società e associazioni sportive dilettantistiche sono esenti dalle tasse sulle concessioni governative”.
Che fra “gli atti e i provvedimenti” in questione vi sia anche la “Licenza o documento sostitutivo per l’ impiego di apparecchiature terminali per il servizio radiomobile pubblico terrestre di comunicazione” di cui all’art. 21 della tariffa allegata al citato D.P.R. 26/10/72 n. 641 (in parole povere, l’abbonamento al cellulare) non vi sono dubbi.
Una conferma, indiretta ma chiara, giunge p.es. dalla Risoluzione 15/05/2003, n. 107, che risponde ad un quesito sulla spettanza di tale esenzione ad un ente pubblico in questi termini: “L’ente interpellante, che non fa parte dell’Amministrazione statale né è ricompreso tra i soggetti esenti individuati dall’articolo 13-bis, del D.P.R. n. 641 del 1972, è tenuto pertanto a corrispondere la tassa di concessione governativa sui contratti di abbonamento per la fornitura dei servizi di telefonia mobile”.
Un’altra conferma, ancor più precisa, giunge dalla Risoluzione di cui si dice più avanti. La spettanza dell’esenzione è quindi pacifica.
Le possibilità di elusione
Se abbiamo voluto ricordare chiaramente che tale esenzione spetta, sia alle associazioni che alle società sportive dilettantistiche, altrettanto chiaramente ricordiamo che, come peraltro per tutti i costi delle associazioni e società, tutto ciò vale se effettivamente il cellulare è necessario per l’attività dell’associazione, e viene utilizzato esclusivamente per essa.
A tal proposito ricordiamo che dei cellulari con abbonamento, a differenza di quelli “a ricarica” è possibile ottenere il dettaglio delle telefonate effettuate, e quindi dimostrare se esse siano effettivamente inerenti l’attività dell’associazione.
Non è nel nostro stile fare “terrorismo fiscale”, ma è ben evidente la potenzialità elusiva di questa agevolazione, ed è quindi ovvio che l’applicazione di essa sia sorvegliata con particolare attenzione.
Il riferimento, sulla questione è la Risoluzione 11/10/00 n. 154, che esordisce in questi termini: “Con nota del … una società di telecomunicazioni ha rappresentato forti perplessità sulla sussistenza del requisito di strumentalità per i telefonini radiomobili utilizzati da Onlus che svolgono attività per le quali non è rilevante la tempestiva reperibilità di persone e cose (p.es. beneficenza, istruzione, sport dilettantistico) e nel caso di attivazione di utenze in numero sproporzionato rispetto all’attività effettivamente svolta”.
La Risoluzione conferma la spettanza dell’agevolazione e l’insindacabilità da parte del gestore telefonico, che deve limitarsi ad acquisire un’autocertificazione attestante che il soggetto sia una Onlus (e quindi, ora, anche un’associazione o società sportiva).
Prosegue poi ricordando che “l’esenzione … è correlata inscindibilmente all’uso del bene per l’attività istituzionale”, che “l’insussistenza del nesso di strumentalità … determina una palese violazione della normativa di favore” e che “l’Amministrazione finanziaria, cui è demandata per legga l’attività di controllo, provvederà ad accertare eventuali abusi e ad irrigare le sanzioni previste”.
E’ infine il caso di ricordare che, qualora venisse contestato un abuso di tale agevolazione, perchè venisse dimostrato che il cellulare è stato utilizzato al di fuori dell’attività dell’associazione o società sportiva, qualora l’utilizzatore fosse un socio potrebbe essere contestata la distribuzione indiretta di utili, con le gravi conseguenze che ne deriverebbero.
Osservazioni conclusive
Dopo aver esposto la norma e ricordato la presa di posizione dall’Amministrazione sull’argomento, possiamo però fare alcune considerazioni “di attualità”.
La risoluzione citata è del 2000, e da allora il telefono cellulare ha avuto una ulteriore, fortissima diffusione, tanto che oggi molte abitazioni non hanno nemmeno un telefono fisso, e trovare un telefono pubblico funzionante è un’impresa….
E allora anche il cellulare da “strumento di emergenza” è divenuto strumento di uso comune, tanto che non esserne dotati, e non utilizzarlo nella propria attività, e sempre più raro; e non solo, come esordisce il quesito cui la risoluzione risponde, quando “è rilevante la tempestiva reperibilità di persone e cose”.
Di conseguenza, non riteniamo possa essere censurata l’associazione sportiva che dota di telefono cellulare, tanto per fare qualche esempio, i propri istruttori, che debbano rintracciare gli atleti e le loro famiglie, gli accompagnatori, che sono di norma in viaggio con gli atleti, i dirigenti addetti a tenere i contatti fra tali figure.
Come sempre, è quindi una questione da risolvere basandosi sui consueti criteri di correttezza e ragionevolezza.