E' in corso in Commissione Cultura, Scienza e Istruzione (VII Commissione) l'esame di due distinte proposte di legge. La prima presentata il 25 luglio 2013 dal deputato Di Lello, la seconda, presentata il 10 ottobre 2013 dagli onorevoli Fossati, Molea e altri [i testi in formato pdf possono essere scaricati dal sito della Camera: qui la proposta n. 1425, a questo link, invece, il testo della proposta n. 1680].
Entrambe si occupano di sport dilettantistico e soprattutto la seconda, più recente e di più ampio respiro, propone svariati argomenti di grande interesse, come più avanti illustreremo. A partire dal 15 luglio 2014 le due proposte di legge vengono comunque esaminate congiuntamente.
Nell'ambito della c.d. attività conoscitiva da parte della VII Commissione, il 30 ottobre scorso sono iniziate le audizioni informali:
– il 30 ottobre sono stati sentiti il presidente del CONI e quello del Comitato paralimpico
– il 13 novembre sono stati sentiti i rappresentanti degli enti di promozione sportiva
– il 20 novembre sono stati sentiti i rappresentanti di Istituto per il Credito sportivo, Consorzio Spin, Consiglio nazionale dei dottori commercialisti ed esperti contabili, e Fiscosport.
Non lo neghiamo: è stata una grande soddisfazione per tutti noi, perchè l'essere inseriti fra i soggetti chiamati in una sede così importante a dare un piccolo contributo è un altro riconoscimento del lavoro che stiamo cercando di portare avanti da anni.
Per chi fosse interessato alleghiamo il video dell'audizione, disponibile anche sulla pagina web dei lavori della Commissione (l'intervento del dott. Andreani inizia al minuto 18.25).
Dopo aver condiviso con voi questa soddisfazione, passiamo a un rapido esame della proposta di legge Fossati e altri, sulla quale ci pare opportuno concentrare maggiormente l'attenzione. Di essa avevamo già dato notizia (nell'articolo a firma di G. Sinibaldi, Le novità e i dubbi dell'estate 2013, punto 5.) ma l'accelerazione che stanno avendo i lavori ci pare giustifichi un breve riesame del suo contenuto.
Il primo, lungo, articolo stabilisce la prima finalità che le legge si propone; si dice infatti che "La Repubblica … riconosce nella promozione dell’attività sportiva di base una specifica e autonoma funzione sociale" e poi che "L’attività sportiva di base è caratterizzata dalla prevalenza delle finalità di promozione umana e sociale su quelle legate alla prestazione agonistica secondo una logica che privilegia l’inclusione dei praticanti rispetto alla loro selezione operata in base alle attitudini psico-fisiche, allo scopo di garantire la socializzazione, l’integrazione e la promozione della cittadinanza attiva, come parte integrante del sistema dello Stato sociale". Il proposito ci pare sia ben chiaro e non necessiti di spiegazioni.
L'art. 2 propone la limitazione della responsabilità, equiparandole sostanzialmente alle associazioni riconosciute, alle associazioni sportive dilettantistiche iscritte nel Registro CONI. Dovranno essere chiariti i requisiti e gli adempimenti (riteniamo che il secondo comma debba essere meglio formulato), ma sarebbe la soluzione al problema che sta togliendo il sonno a più di un dirigente.
L'art. 3 si occupa di bandi per l'affidamento degli impianti, stabilendo che in essi si deve tener conto "anche di criteri che valorizzano il ruolo delle organizzazioni di volontariato e dell’associazionismo sportivo" e che "È fatto divieto di ricorrere al solo criterio del prezzo più basso".
L'art. 4 stabilisce che di questa valenza sociale dello sport di base si deve tener conto anche nella programmazione dell'attività edilizia.
L'art. 5 estende anche alle a.s.d. riconosciute dal CONI la qualifica si associazioni di promozione sociale, cosa che oggi avviene solo se esse sono affiliate a un ente di promozione a sua volta associazione di promozione sociale.
L'art. 6 istituisce specifiche tutele per "i marchi, i loghi, le denominazioni, i simboli, i colori sociali e i trofei che ne contraddistinguono le attività agonistico-sportive".
Gli artt. da 7 a 11 propongono poi una serie di interventi sulla normativa fiscale:
– l'estensione alla detrazione per l'attività sportiva dei ragazzi fra i 5 e i 18 anni anche ai soggetti over 60
– l'elevazione da 250 a 350.000 euro del limite dei ricavi per la legge 398/91
– l'elevazione da 7.500 a 10.000 euro della quota esente del compensi sportivi ex art. 67 T.U.I.R.
– l'esenzione da bollo degli atti delle a.s.d. riconosciute dal CONI
– l'elevazione da 200 a 400.000 euro del limite fino al quale gli importi corrisposti alle a.s.d. sono qualificati spese di pubblicità
– l'aumento da 1.500 a 3.000 del limite per la detrazione fiscale del 19% sulle donazioni ad a.s.d.
– l'aumento del limite dei ricavi decommercializzati conseguiti nel corso di due eventu annui, portandolo dagli attuali 51.645 euro a un limite che dovrà essere fissato da un apposito decreto, che per il primo anno dovrà essere almeno il doppio
– l'esclusione dal pagamento dei diritti ai fonografici, per l'utilizzazione di musica nelle manifestazioni sportive
– l'esonero dall'EAS per le associazioni e società sportive.
Infine, l'art. 12 contiene una delega al Governo, per la verità abbastanza ampia, per la predisposizione di "un testo unico nel quale … sono riunite le disposizioni vigenti in materia di attività sportiva". Il termine per l'emanazione è di ventiquattro mesi, ci pare quindi abbastanza prematuro esaminarne ora le linee guida.
In conclusione, si tratta di un pacchetto di modifiche certamente importante, alcune della quali non è escluso che vengano "trasferite" in altri provvedimenti legislativi che verranno emanati di qui a breve, come è già accaduto per la modifica della detrazione forfetaria per gli incassi da sponsorizzazione, della quale vi abbiamo dato conto nell'ultima Newsletter n. 20/2014.
Come sempre, cercheremo di tenervi informati con la massima tempestività.