In data 30 ottobre 2012 è stato emanato il documento del Consiglio Nazionale dei Dottori Commerciasti ed Esperti Contabili (CNDCEC) denominato “ Il modello 231/2001 per gli enti non profit: Una soluzione per la gestione dei rischi ”. Il d.lgs. n. 231/2001 ha introdotto nel nostro ordinamento un peculiare meccanismo di imputazione della responsabilità ai soggetti diversi dalle persone fisiche, tra i quali le associazioni, comprese le associazioni sportive dilettantistiche: La norma prevede l'imputazione all'ente della responsabilità derivante dalla commissione di alcuni reati: lo scenario è quello del diritto penale. * Patrizia Sideri, Dottore Commercialista e Revisore Contabile in Siena
In data 30 ottobre 2012 è stato emanato il documento del Consiglio Nazionale dei Dottori Commerciasti ed Esperti Contabili (CNDCEC) denominato “Il modello 231/2001 per gli enti non profit: Una soluzione per la gestione dei rischi”.
Il d.lgs. n. 231/2001 ha introdotto nel nostro ordinamento un peculiare meccanismo di imputazione della responsabilità ai soggetti diversi dalle persone fisiche, tra i quali le associazioni, comprese le associazioni sportive dilettantistiche:
La norma prevede l’imputazione all’ente della responsabilità derivante dalla commissione di alcuni reati: lo scenario è quello del diritto penale.
Posta la delicatezza della materia, Fiscosport dedicherà al d.lgs. 231/2001 e all’analisi del documento emanato dal CNDCEC alcuni approfondimenti, al fine di rendere edotti i lettori degli obblighi che ne derivano per quanto concerne le associazioni e le società sportive dilettantistiche.
In generale, nonostante l’applicazione della normativa in oggetto possa sembrare in una prima analisi destinata esclusivamente agli enti di grandi dimensioni, occorre che i dirigenti sportivi pongano la massima attenzione alla valutazione dell’applicabilità del d.lgs 231/2001 all’ente che dirigono, in quanto – come avremo modo di verificare nel corso dei futuri approfondimenti – possiamo ragionevolmente affermare che nessuna associazione/società sportiva dilettantistica può essere – a priori – esclusa dall’applicazione.
Naturalmente, esiste una soglia oltre la quale l’adozione del modello diventa irrinunciabile; soglia che deve tenere conto dell’aspetto organizzativo, del volume delle risorse finanziarie e patrimoniali amministrate, degli eventuali rapporti con gli enti pubblici.
Essendo settore non profit attratto nell’orbita della normativa 231, lo studio del CNDCEC affronta il tema dell’adozione del modello organizzativo da parte degli enti appartenenti a tale settore, la cui adozione del modello, ancorché consigliabile e auspicabile, costituisce un vero e proprio obbligo in presenza di alcuni requisiti dell’ente e di determinate circostanze operative.
* Patrizia Sideri, Dottore Commercialista e Revisore Contabile in Siena
Il d.lgs. n. 231/2001 ha introdotto nel nostro ordinamento un peculiare meccanismo di imputazione della responsabilità ai soggetti diversi dalle persone fisiche, tra i quali le associazioni, comprese le associazioni sportive dilettantistiche:
La norma prevede l’imputazione all’ente della responsabilità derivante dalla commissione di alcuni reati: lo scenario è quello del diritto penale.
Posta la delicatezza della materia, Fiscosport dedicherà al d.lgs. 231/2001 e all’analisi del documento emanato dal CNDCEC alcuni approfondimenti, al fine di rendere edotti i lettori degli obblighi che ne derivano per quanto concerne le associazioni e le società sportive dilettantistiche.
In generale, nonostante l’applicazione della normativa in oggetto possa sembrare in una prima analisi destinata esclusivamente agli enti di grandi dimensioni, occorre che i dirigenti sportivi pongano la massima attenzione alla valutazione dell’applicabilità del d.lgs 231/2001 all’ente che dirigono, in quanto – come avremo modo di verificare nel corso dei futuri approfondimenti – possiamo ragionevolmente affermare che nessuna associazione/società sportiva dilettantistica può essere – a priori – esclusa dall’applicazione.
Naturalmente, esiste una soglia oltre la quale l’adozione del modello diventa irrinunciabile; soglia che deve tenere conto dell’aspetto organizzativo, del volume delle risorse finanziarie e patrimoniali amministrate, degli eventuali rapporti con gli enti pubblici.
Essendo settore non profit attratto nell’orbita della normativa 231, lo studio del CNDCEC affronta il tema dell’adozione del modello organizzativo da parte degli enti appartenenti a tale settore, la cui adozione del modello, ancorché consigliabile e auspicabile, costituisce un vero e proprio obbligo in presenza di alcuni requisiti dell’ente e di determinate circostanze operative.
* Patrizia Sideri, Dottore Commercialista e Revisore Contabile in Siena