L’ISEE è lo strumento di valutazione, attraverso criteri unificati, della situazione economica di coloro che richiedono prestazioni sociali agevolate. La determinazione e l’applicazione di tale indicatore si rende necessario ai fini dell’accesso alle prestazioni sociali agevolate, nonché della definizione del livello di compartecipazione al costo delle medesime.
Nell’elaborazione del nuovo Isee sono diverse le novità rispetto alla versione precedente.
Innanzitutto è stata adottata una nozione di reddito disponibile finalizzata all’inclusione anche di somme fiscalmente esenti.
Tra queste somme rientrano anche i compensi sportivi.
Per la categoria degli sportivi dilettanti, i compensi, premi, indennità di trasferta e i rimborsi forfettari di spesa conseguiti nell'esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche sono considerati redditi diversi così come indicato all'art. 67 comma 1 lettera m), T.U.I.R.
Tali compensi fruiscono di una disciplina tributaria agevolata, la quale prevede che siano esenti da imposta e quindi non concorrano a formare il reddito imponibile ai fini IRPEF di colui il quale li ha percepiti, sino al limite di € 7.500,00 annui.
Per gli stessi compensi che superino il suddetto limite fino a € 28.158,28 è previsto l'assoggettamento a una ritenuta alla fonte a titolo di imposta attualmente calcolata sull'aliquota del 23%.
Per la parte eventualmente eccedente € 28.158,28 la ritenuta, sempre del 23%, sarà calcolata a titolo di acconto.
Dunque nel nuovo Isee il reddito di ciascun componente il nucleo familiare è ottenuto sommando le seguenti componenti:
a) reddito complessivo ai fini IRPEF;
b) redditi soggetti a imposta sostitutiva o a ritenuta a titolo d’imposta;
c) ogni altra componente reddituale esente da imposta, nonché i redditi da lavoro dipendente prestato all’estero tassati esclusivamente nello stato estero in base alle vigenti convenzioni contro le doppie imposizioni;
A questi si aggiungono gli altri proventi elencati nei commi 2, 3 e 4 dell’art. 4 del DPCM 5 dicembre 2013 n. 159.
Appare chiaro quindi che i compensi degli sportivi dilettanti, sia quelli relativi alla fascia esente sia i successivi, entreranno nel computo del nuovo Isee.
In pratica questo comporterà che in tutti i casi in cui è richiesto la determinazione dell’Isee per accedere a delle prestazioni socio-sanitarie agevolate o per il diritto allo studio universitario sarà necessario denunciare anche i redditi degli sportivi dilettanti nella misura in cui tali redditi siano percepiti da un componente del nucleo familiare.
Tale inquadramento potrebbe pertanto comportare l’aumento del “reddito Isee” e quindi l’eventuale esclusione dalle prestazioni agevolate.
Gli sportivi dilettanti dovranno pertanto prestare la massima attenzione in sede di determinazione dell’Isee anche al fine di evitare l’autocertificazione di dati reddituali non corrispondenti al vero.
Il DPCM prevede che il richiedente presenti un’unica dichiarazione sostitutiva (DSU) in riferimento al nucleo familiare concernente le informazioni necessarie per la determinazione dell’ISEE. La DSU ha validità dal momento della presentazione al 15 gennaio dell’anno successivo.
A tal fine sarà pertanto necessario che tutti coloro che usufruiscono di tali compensi compilino l’autocertificazione inserendo l’ammontare complessivo anche dei redditi fiscalmente esenti.
Tra i redditi esenti vanno incluse anche le pensioni di invalidità, l’indennità di accompagnamento, gli assegni al nucleo familiare, l’assegno sociale e tutte le forme di sussidio erogate dalla Pubblica amministrazione.
Decorrenza del nuovo ISEE 2014
Il decreto, pubblicato il 24 Gennaio 2014 è entrato in vigore l’8 Febbraio 2014.
L’iter di attuazione contenuto nel DPCM prevede che – entro 90 giorni dall’entrata in vigore del decreto e, quindi, entro il 9 maggio – il ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, di concerto con quello dell’Economia e delle Finanze, su proposta dell’Inps, sentita l’Agenzia delle Entrate e il Garante per la protezione dei dati personali, pubblichi un provvedimento con cui verrà definito il nuovo modello, con le relative istruzioni, della dichiarazione sostitutiva unica (Dsu) che il richiedente dovrà compilare e consegnare per ottenere l’Isee.
La Dsu potrà essere presentata ai Comuni o ai Caf o inoltrata direttamente dall’interessato all’ente erogatore della prima prestazione oppure, anche invia telematica, alla sede dell’Inps competente per territorio.
Entro 30 giorni dal provvedimento adottato, e quindi entro il prossimo 8 giugno, è previsto infine che gli enti erogatori delle prestazioni sociali agevolate si adeguino alle disposizioni contenute nel DPCM rendendo operativo il nuovo indicatore della situazione economica equivalente.
I Controlli
Il DPCM prevede apposite procedure di controllo molto più estese rispetto alla precedente versione.
In relazione ai dati autodichiarati dal dichiarante, l’Agenzia delle entrate, sulla base di appositi controlli automatici, individua e rende disponibile all’INPS l’esistenza di omissioni, ovvero difformità degli stessi rispetto ai dati presenti nel Sistema informativo dell’anagrafe tributaria. L’INPS procede altresì al controllo dei dati di concerto con l’Agenzia delle entrate.
Per i dati autodichiarati per i quali l’Agenzia delle entrate non dispone di informazioni utili, l’INPS stabilisce procedure per il controllo automatico al fine di individuare l’esistenza di omissioni ovvero difformità, mediante la consultazione in base alle disposizioni vigenti degli archivi amministrativi delle altre amministrazioni pubbliche che trattano dati a tal fine rilevanti.