Anche quest’anno il Ministero dell’Economia e delle finanze, sulla base della facoltà che gli conferisce l’art. 1284 c.c., ha rivisto, abbassandolo, il saggio legale di interesse, che dal 1 gennaio 2021 è passato pertanto dall’attuale 0,05 per cento allo 0,01 per cento.
Giova ricordare che il nuovo saggio legale d’interesse si applica non solo nei rapporti tra privati, se non stabilito diversamente, ma anche nei rapporti tra cittadino e Stato, e quindi avrà effetto anche sul “ravvedimento operoso” delle imposte dovute e non pagate nei termini di legge. Si dovrà pertanto fare attenzione al periodo di calcolo relativo all’omesso o tardivo pagamento, calcolando lo 0,05 % sulle somme dovute fino al 31 dicembre 2020 e lo 0,01% per il periodo che va dal 1 gennaio 2021 al momento in cui si effettua il pagamento.
DECRETO 11 dicembre 2020
Modifica del saggio di interesse legale
IL MINISTRO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE
Visto l’art. 2, comma 185, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante «Misure di razionalizzazione della finanza pubblica» che, nel fissare al 5 per cento il saggio degli interessi legali di cui all’art. 1284, primo comma, del codice civile, prevede che il Ministro dell’economia e delle finanze può modificare detta misura sulla base del rendimento medio annuo lordo dei titoli di Stato di durata non superiore a dodici mesi e tenuto conto del tasso di inflazione registrato nell’anno;
Visto il proprio decreto 12 dicembre 2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 14 dicembre 2019, n. 293, con il quale la misura del saggio degli interessi legali è stata fissata allo 0,05 per cento in ragione d’anno, con decorrenza dal 1° gennaio 2020;
Visto il decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, concernente il testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia;
Tenuto conto del rendimento medio annuo lordo dei predetti titoli di Stato e del tasso d’inflazione annuo registrato;
Ravvisata l’esigenza, sussistendone i presupposti, di modificare l’attuale saggio degli interessi;Decreta:
Art. 1. La misura del saggio degli interessi legali di cui all’art. 1284 del codice civile è fissata allo 0,01 per cento in ragione d’anno, con decorrenza dal 1° gennaio 2021.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
(Gazzetta Ufficiale Serie Generale n.310 del 15-12-2020)