Il Legislatore regionale ripone particolare importanza nella promozione dell'esercizio fisico, opportunamente strutturato e adattato, quale strumento di prevenzione e terapia per soggetti affetti da patologie croniche non trasmissibili, ma in condizioni cliniche stabili.
Come indicato nelle premesse dell’art. 21 della LR 8/2015, i programmi di esercizio fisico (strutturato e adattato) potranno svolgersi sotto la supervisione ed il controllo di un laureato magistrale in scienze motorie nell'ambito di idonee strutture, sia pubbliche che private, individuate come "palestre della salute", palestre che saranno riconosciute dalla Regione attraverso procedura di certificazione.
A tal proposito la Giunta regionale determinerà con apposita delibera non solo i requisiti e il procedimento necessari per ottenere la certificazione di palestra della salute, ma altresì gli indirizzi per la prescrizione e la somministrazione dell'esercizio fisico. La prescrizione dell’esercizio fisico sarà in ogni caso delegata a personale medico adeguatamente formato.
Ma le novità per le palestre non finiscono qui. L’art. 22 del provvedimento regionale tratta più in generale della sicurezza nella pratica delle attività motorie e sportive non finalizzate all'agonismo.
Laddove suddette attività comportino il pagamento di corrispettivi a qualsiasi titolo, anche sotto forma di quota associativa, e siano svolte nelle palestre o in altri impianti sportivi aperti al pubblico, il Legislatore richiede che la pratica sportiva (o anche solo motoria):
- sia impostata sulla base di programmi di attività predisposti da un operatore qualificato;
- sotto la sua responsabilità ovvero sotto la responsabilità, limitatamente alla disciplina di competenza, di un operatore di specifica disciplina sportiva;
- che in entrambi i casi ne devono supervisionare l'applicazione.
Per il riconoscimento di operatore qualificato il soggetto deve essere in possesso di uno dei seguenti titoli:
a) diploma universitario rilasciato dall'ISEF ex Legge 7 febbraio 1958, n. 88 "Provvedimenti per l'educazione fisica" o titolo equivalente nell'ambito dell'Unione europea;
b) laurea in Scienze motorie di durata almeno triennale ex D.Lgs 8 maggio 1998, n. 178;
c) ogni altro titolo di studio equipollente conseguito all'estero e riconosciuto dallo Stato italiano.
Viene invece riconosciuto come operatore di specifica disciplina sportiva il soggetto in possesso di abilitazione rilasciata, a livello nazionale, dalle federazioni sportive o dalle discipline sportive associate o dagli enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI e dal CIP.
Per garantire un efficace attuazione della Legge Regionale, ed in particolare per iniziare l’attività motoria o sportiva, i titolari delle palestre così come degli impianti sportivi sono tenuti a segnalare al Comune, per le verifiche di competenza, il nominativo dell'operatore qualificato ovvero dell'operatore di specifica disciplina sportiva, attestando, con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, di aver acquisito certificazione del possesso dei titoli professionali previsti.
I titolari delle palestre o degli impianti sportivi sono altresì obbligati a segnalare al Comune territorialmente competente ogni variazione relativa all'operatore qualificato o all'operatore di specifica disciplina sportiva.
Da questi nuovi obblighi la Legge esonera:
a) le attività per l'educazione fisica previste dai programmi scolastici del competente Ministero;
b) le attività sportive agonistiche disciplinate da norme del CONI e del CIP;
c) le attività motorie e sportive organizzate ad esclusivo scopo socio educativo e ricreativo, dai soggetti di cui all'articolo 10, comma 2, lettere a), c) ed f) della LR n. 8/2015.
Quest’ultimo richiamo all’art. 10 della LR amplia l’esonero da adempimenti ai seguenti soggetti:
a) enti pubblici territoriali, nonché le loro associazioni, unioni, consorzi, comunque denominati;
c) associazioni con personalità giuridica di diritto privato ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361 “Regolamento recante norme per la semplificazione dei procedimenti di riconoscimento di persone giuridiche private e di approvazione delle modifiche dell’atto costitutivo e dello statuto”, nonché associazioni prive di personalità giuridica disciplinate dall’articolo 36 e seguenti del Codice Civile, aventi sede nel Veneto, costituite da almeno un biennio e dai cui statuti o atti costitutivi si evinca la finalità sportiva;
f) enti morali ed enti di culto, aventi sede nel Veneto, senza fini di lucro, che perseguano, anche indirettamente, finalità sportive, motorie e ricreative.
Dal tenore letterale della norma parrebbe concludersi che le società sportive dilettantistiche a responsabilità limitata, così come le cooperative sportive dilettantistiche che gestiscono impianti sportivi o palestre sono comunque obbligate ai nuovi adempimenti.
Per quanto attiene la decorrenza dei nuovi obblighi, le disposizioni in commento si applicheranno decorsi sei mesi dalla data di entrata in vigore della Legge e quindi decorsi trenta giorni dalla pubblicazione sul BUR. Essendo state pubblicate con il BUR n. 48 del 15 maggio 2015 le disposizioni in commento entreranno in vigore dal 14 dicembre 2015, salvo proroghe.
Purtuttavia, con riferimento alle attività già in essere alla data di entrata in vigore della LR (14 giugno 2015), il titolare è tenuto a segnalare al Comune, entro un anno dall'entrata in vigore della LR (e pertanto entro il 13 giugno 2016), il nominativo dell'operatore qualificato o dell'operatore di specifica disciplina sportiva, attestando con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di aver acquisito certificazione del possesso dei prescritti requisiti professionali.
In caso di mancata individuazione del soggetto qualificato, l’art. 23 della LR delega al Comune territorialmente competente la potestà di sanzionare l’omissione con una sanzione amministrativa da euro 500,00 a euro 1.000,00.