Si tratta del pacchetto di provvedimenti all'interno dell'acceso dibattito sulla legge di Bilancio di cui molto si sta parlando in questi giorni e le cui misure più conosciute sono, per citarne alcune, le limitazioni all'uso del contante, gli incentivi dei pagamenti elettronici, la stretta all’utilizzo dei crediti in compensazione per i titolari di partita IVA, eccetera.
Nei 60 articoli che compongono il decreto ve ne è uno, l'art. 32, che avrà – a partire dal 1 gennaio 2020 – ripercussioni anche sul mondo dello sport dilettantistico, in particolare su quel settore che eroga servizi sportivi nell'ambito di attività didattiche.
In che termini? Benché non fosse del tutto pacifico l'ambito di applicazione, fino a oggi parte delle prestazioni didattiche erogate dai sodalizi sportivi erano ritenute esenti IVA in forza dell'art.10, co. 1, n. 20, del d.p.r. 633/1972, secondo il quale sussiste l'esenzione dal tributo per “le prestazioni educative dell’infanzia e della gioventù e quelle didattiche di ogni genere, anche per la formazione, l’aggiornamento, la riqualificazione e riconversione professionale, rese da istituti o scuole riconosciuti da pubbliche amministrazioni e da Onlus".
In estrema sintesi, dato che non è questa la sede per ripercorrere tutta la non semplice problematica (anche perché la modifica legislativa la supera …), la difficoltà di definire l'ambito di applicazione dell'esenzione derivava dal fatto che essa era subordinata al riconoscimento, da parte della pubblica amministrazione, o del soggetto che eroga il corso, o del singolo corso se erogato da soggetto non riconosciuto; e nel settore sportivo non era a volte chiaro quali fossero i soggetti abilitati a operare tale riconoscimento, né con quali modalità potessero/dovessero farlo.
Ma, come detto, la questione si risolve (purtroppo in senso negativo per i sodalizi sportivi) perché questa è la norma inserita nel nuovo decreto:
All'articolo 10, comma 1, n. 20), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, le parole "e quelle didattiche di ogni genere, anche" sono sostituite con le parole "le prestazioni d'insegnamento scolastico o universitario e quelle"
Non entriamo in questa sede nel merito delle motivazioni che hanno portato a siffatto intervento, motivazioni che con il mondo sportivo non hanno nulla da spartire. Lo si evince chiaramente dalla stessa rubrica dell'articolo in questione, che recita: "Adeguamento a sentenza della Corte di Giustizia UE del 14 marzo 2019, causa C-449/17": si tratta di una pronuncia emessa a proposito di lezioni di scuola guida, dove si afferma che "la nozione di «insegnamento scolastico o universitario», ai sensi dell’articolo 132, paragrafo 1, lettere i) e j), della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, deve essere interpretata nel senso che essa non comprende l’insegnamento della guida automobilistica impartito da una scuola guida".
Ma tant'è, l'eliminazione delle "prestazioni didattiche" – sostituite dalle prestazioni d'insegnamento scolastico o universitario – sembra escludere definitivamente l'esenzione IVA anche per i servizi erogati dalle scuole di sport organizzate da associazioni e società sportive dilettantistiche (la tesi che anche lo sport è attività scolastica, esistendo la materia di educazione fisica, pare decisamente debole).
Per evitare ogni rischio di malinteso, la problematica dell'applicazione dell'esenzione IVA alla corsistica sportiva e la sua abrogazione riguarda esclusivamente l'attività didattica inquadrata quale attività commerciale, e non quella considerata istituzionale.
In altre parole:
a) per i corsi sportivi considerati attività istituzionale, decommercializzata ex art. 148 T.U.I.R. e art. 4, co. 4, d.p.r. 633/1972 , siamo al di fuori dell'applicazione sia di IVA che di IRES e IRAP, e la modifica di cui ci stiamo occupando non ha alcuna rilevanza
b) per i corsi sportivi che invece sono considerati attività commerciale allora:
– erano e rimangono imponibili IRES e IRAP
– ai fini IVA in presenza di riconoscimento potevano essere considerati esenti, dal 1/1/2020 saranno imponibili con aliquota ordinaria.
Un'ultima notazione: come sopra accennato la norma entrerà in vigore a partire dal 1 gennaio 2020; e prima di quella data – anzi, più esattamente prima di Natale – il decreto dovrà essere convertito in legge. Attendiamo pertanto la conclusione dell'iter parlamentare per avere il quadro definitivo.