La somministrazione di alimenti e bevande, rappresenta un’attività estremamente diffusa nell’ambito dei circoli e delle associazioni aventi finalità di carattere sportivo dilettantistico, ricreativo e culturale. Le motivazioni che giustificano l’apertura di bar presso enti non lucrativi, compresi quelli sportivi dilettantistici, possono ricondursi ai seguenti:
1) esigenza di incrementare le entrate finanziarie dell’ente;
2) miglioramento delle condizioni di permanenza degli associati presso il circolo.
La qualificazione tributaria delle attività di somministrazione, sia ai fini delle imposte dirette, sia per le indirette è stata oggetto di numerosi interventi di carattere giurisprudenziale che ne hanno delineato i profili della rilevanza tributaria.
Le casistiche di interesse
Quando ci si sofferma ad esaminare i profili dell’imponibilità IRES e IVA dell’attività di gestione di bar è opportuno sottolineare che la problematica fiscale riguarda prevalentemente quelle entità di tipo associativo e societario, fiscalmente privilegiate, indicate negli artt.148 comma 3) del DPR n.917/1986 e 4 comma 4) del DPR n.633/1972.
Diversamente, per tutte le altre tipologie non lucrative, variamente riconducibili alla definizione di ente non commerciale contenuta all’art.73 comma 1) lett.c) del TUIR, l’attività di gestione di bar e più in generale quella di somministrazione di alimenti e bevande assume sempre natura commerciale e rilevanza ai fini dell’imponibilità sia IRES, sia IVA. Inoltre, con riferimento a quelle tipologie di enti non lucrativi che assumono la qualifica di Onlus, il problema della gestione di attività di bar, deve essere affrontato tenendo conto della compatibilità rispetto alle previsioni contenute nell’art.10 del D.Lgs. n.460/1997. Infatti se l’attività di somministrazione non dovesse essere potenzialmente riconducibile ad un’attività istituzionale, ovvero direttamente connessa, la Onlus si troverebbe nella condizione di perdere la propria qualifica.
Le imposte dirette
Secondo quanto stabilito dall’art.148 comma 3) del TUIR non si considerano commerciali le attività svolte in diretta attuazione degli scopi istituzionali anche se effettuate verso pagamento di corrispettivi specifici purché rivolte ad iscritti, associati e partecipanti. È proprio dall’interpretazione più o meno estensiva della predetta disposizione che derivano le principali incertezze in materia di imponibilità IRES. Infatti, se si accolgono le tesi generalmente sostenute dall’Amministrazione Finanziaria e dalla giurisprudenza prevalente, la gestione di bar ha una natura intrinsecamente commerciale, in quanto variamente assimilabile alle somministrazioni di pasti e alla gestione di spacci aziendali e mense. Diversamente, se si adotta un’interpretazione delle disposizioni tributarie più favorevole al contribuente, si potrebbe osservare che la gestione di bar presso circoli, rivolta nei confronti di associati, non è assimilabile alla gestione di uno spaccio ma più propriamente si profila come attività accessoria all’istituzionale, in quanto idonea a garantire una migliore permanenza degli associati nei locali dell’ente. Tuttavia, secondo la giurisprudenza prevalente in materia, il beneficio della non imponibilità IRES riguarda esclusivamente le attività effettuate in conformità ed in attuazione alle finalità istituzionali e la gestione di un bar, in quanto avente inequivoca natura commerciale, non può ritenersi coerente e farsi rientrare tra le finalità istituzionali di un ente sportivo. Del resto, solo in ipotesi di prestazioni e di servizi che realizzino le finalità istituzionali senza specifica organizzazione e verso pagamento di corrispettivi che non eccedono i costi di diretta imputazione, è possibile ipotizzare fattispecie non rilevanti ai fini IRES.
Imponibilità IVA
Analoghe considerazioni a quelle effettuate in materia di imposte dirette possono evidenziarsi in ambito IVA. Gli indirizzi maggiormente favorevoli al contribuente stabiliscono l’esclusione dal campo di applicazione dell’IVA dei proventi derivanti dalla gestione di bar presso circoli, riconducendo la somministrazione nella fattispecie individuata dall’art.4 comma 4) del DPR n.633/1972. Di conseguenza, l’attività di gestione di un bar presso un sodalizio sportivo è assimilata ad una prestazione di servizi nei confronti di associati e partecipanti, in conformità alle finalità istituzionali, esclusa dal campo di applicazione dell’IVA. In particolare, la tesi dell’esclusione può essere sostenuta affermando:
1) l’attività di bar è diversa da quella di spaccio, e solo per quest’ultima si riscontra una presunzione legislativa di commercialità;
2) l’attività di bar risulta accessoria alle finalità istituzionali sportivo dilettantistiche, in quanto favorisce la permanenza degli associati presso la sede sociale;
Pertanto, secondo la tesi giurisprudenziale minoritaria favorevole al contribuente, si può affermare che i proventi derivanti dalla gestione di bar si configurano come esclusi, quando sono contestualmente soddisfatte le seguenti condizioni:
a) deve trattarsi di attività accessorie rispetto quelle istituzionali;
b) l’eccedenza rispetto ai costi di diretta imputazione deve essere interamente impiegata nelle finalità non lucrative dell’ente;
c) la somministrazione deve rivolgersi esclusivamente nei confronti di associati e partecipanti.
Diversamente e secondo le tesi dell’amministrazione finanziaria e giurisprudenziali prevalenti, la gestione di un esercizio di bar non può ritenersi coerente e farsi rientrare tra le finalità di circolo sportivo. La gestione di bar ha intrinseca e incontestabile natura commerciale e come tale non può ricondursi fra le finalità proprie delle associazioni In particolare, il beneficio dell’esclusione da IVA è da attribuire solo a quelle somministrazioni che soddisfino le seguenti condizioni:
1) siano effettuate nei confronti degli associati e soggetti assimilati;
2) siano inidonee ad evidenziare un utile economico;
3) siano svolte in assenza di organizzazione;
4) siano caratterizzate da corrispettivi non eccedenti i costi di diretta imputazione.
– L’IMPONIBILITA’ DELL’ATTIVITA’ DI BAR SECONDO LA CASSAZIONE – | ||
Sentenza | Tributo | Esito |
Corte di Cassazione Sez.III Sent. n.310 del 13/01/1999 | IVA/IRES | imponibilità |
Corte di Cassazione Sez.Tributaria Sent. n.6340 del 03/05/2002 | IRES | imponibilità |
Corte di Cassazione Sez.Tributaria Sent. n.280 del 13/01/2004 | IVA | esclusione da imposizione |
Corte di Cassazione Sez.Tribuatria Sent. n.18560 del 20/09/2005 | IVA | esclusione da imposizione |
Corte di Cassazione Sez.V Sent. n.19843 del 12/10/2005 | IRES | imponibilità |
Corte di Cassazione Sez.V Sent. n.19840 del 12/10/2005 | IVA | imponibilità |
Corte di Cassazione Sezione Tributaria Civile n.612 del 13/01/2006 | IVA | imponibilità |
Le raccolte occasionali di fondi un’ipotesi di non rilevanza fiscale
L’art.143 comma 3 lett.a) del TUIR e il comma 2) dell’art.2 del DLgs n.460/1997 stabiliscono, per gli enti non commerciali, che non risultano imponibili né ai fini IRES, né IVA, oltreché esenti da ogni altro tributo, i fondi pervenuti a seguito di raccolte pubbliche occasionali anche con scambio/offerta di beni di modico valore o di servizi ai sovventori. Ai fini dell’applicabilità delle richiamate agevolazioni fiscali di carattere tributario, è necessario che le raccolte in parola soddisfino i seguenti requisiti:
1) occasionalità dell’evento;
2) concomitanza con celebrazioni, ricorrenze e campagne di sensibilizzazione;
3) modico valore dei beni eventualmente ceduti;
4) obbligatorietà di una rigorosa rendicontazione dell’evento.
È interessante evidenziare che in presenza dei predetti eventi occasionali, possono individuarsi quali modalità di raccolta fondi, escluse da imponibilità, anche l’effettuazione di attività di somministrazione finalizzate a incentivare l’afflusso di liberalità nei confronti dell’ente non lucrativo.
Analogamente e ad esclusivo beneficio degli enti sportivi dilettantistici, compresi quelli costituiti in forma societaria, devono richiamarsi le agevolazioni stabilite dall’art.25 della L.n.133/1999. Tale norma prevede espressamente la non rilevanza ai fini IRES, per un numero di eventi non superiore a due per anno e per un importo complessivo non superiore ad euro 51.645,69 dei proventi derivanti da:
1) svolgimento di attività commerciali connesse agli scopi istituzionali;
2) raccolta pubblica di fondi effettuata in conformità all’143 comma 3, lett.a), del TUIR.
In questa circostanza sono riconducibili alle attività commerciali connesse alle istituzionali in esenzione di IRES, le attività di somministrazione effettuate nei confronti dei partecipanti alla manifestazione. Tuttavia, la possibilità di fruire del regime di esclusione dall’IVA è configurabile solo se riscontrato il requisito dell’occasionalità. In altri termini, se il circolo effettua attività di somministrazione abitualmente, ad esempio perché gestisce un bar, potrà beneficiare solo dell’esenzione da IRES.
Sintesi del quadro tributario
A seguito dell’analisi delle diverse pronunce giurisprudenziali succedutesi nel tempo il quadro della qualificazione tributaria della gestione di bar effettuata da circoli nei confronti di associati assume dei connotati più chiari, anche se ormai sembra preclusa la possibilità di spazi agevolativi.
Attualmente, sembra consolidata un’interpretazione estremamente restrittiva che accoglie pienamente le tesi dell’Amministrazione Finanziaria, secondo cui la gestione di bar è comunque da considerare fiscalmente rilevante, in quanto assimilabile alla gestione di spacci e alla ristorazione. Tale orientamento, di fatto rende difficile ipotizzare gestioni di bar da parte di circoli sportivi che non abbiano i connotati della rilevanza tributaria.
Pertanto, a titolo conclusivo e di sintesi, le uniche circostanze in cui può ancora ipotizzarsi un’irrilevanza fiscale sono quelle di somministrazioni riconducibili alternativamente:
1) eventi di raccolta occasionale di fondi;
2) gestioni di bar ed esercizi similari da parte di associazioni d promozione sociale le cui finalità assistenziali sono riconosciute dal Ministero degli Interni;
3) attività effettuate in assenza di organizzazione e per corrispettivi non eccedenti i costi di diretta imputazione.