Con particolare riguardo all’obbligo di formazione del personale abilitato all’utilizzo del dispositivo salvavita, è stato ribadito l’obbligo di retraining ogni due anni, in linea con le disposizioni contenute nel decreto Balduzzi. Il punto aveva suscitato qualche incertezza, a causa delle statuizioni di cui all'Accordo Stato-Regioni del 30 luglio 2015, che attribuiscono durata illimitata all'uso del DAE rilasciata a personale non sanitario (fermo restando l'esigenza di pianificare un retraining periodico delle manovre di rianimazione cardio polmonare); muovendo anche dal presupposto della possibile necessità, sulla base delle nuove conoscenze scientifiche, di aggiornamento delle manovre da effettuare, l'intervento ministeriale appare più che opportuno.
Relativamente all’altro aspetto, concernente la certificazione sanitaria necessaria allo svolgimento dell’attività sportiva dilettantistica, la Nota ha espressamente enunciato la validità del certificato di idoneità alla pratica agonistica anche per lo svolgimento dell’attività sportiva non agonistica, considerato che il protocollo previsto per il rilascio della certificazione di idoneità agonistica comprende tutti (e non solo) gli accertamenti richiesti per il rilascio del certificato per la pratica di attività non agonistica.
Una simile considerazione non si discosta invero da quanto sostenuto dalla sottoscritta in precedenti articoli, le cui argomentazioni erano suffragate anche dalle disposizioni della Regione Marche (in particolare dalla Delibera n. 1438 del 3 dicembre 2007).
La citata nota esplicativa, da ultimo, raccomanda la formazione al primo soccorso sportivo.