Infatti, con il suddetto decreto (pubblicato in G.U. 7.10.2020), l’esecutivo non si è solo limitato a prorogare fino al 31 gennaio 2021 il c.d. stato di emergenza, assicurandosi quindi particolari poteri al fine di gestire la situazione di emergenza epidemiologica in corso, bensì ha introdotto ulteriori limitazioni e obblighi anche nei confronti di chi pratica le attività all’aria aperta.
Con l’aggiunga della lettera hh) all’art. 1, comma 2, d.l. 25.3.2020, n. 19 sarà quindi possibile imporre a ciascun individuo l’obbligo di avere sempre con sé almeno un dispositivo di protezione delle vie respiratorie (mascherina o simile), anche per le attività in luoghi chiusi diversi dalle abitazioni private e in tutti i contesti all’aperto (eccezion fatta per i casi in cui le caratteristiche dei luoghi o delle circostanze garantiscano in modo continuativo la condizione di isolamento rispetto a persone non conviventi), nel rispetto dei protocolli e delle linee guida anti-contagio previsti per la tipologia di ambiente e di attività ivi svolta.
Da tale onere sono stati espressamente esclusi:
“1) i soggetti che stanno svolgendo attività sportiva;
2) i bambini di età inferiore ai sei anni;
3) i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l’uso della mascherina, nonché coloro che per interagire con i predetti versino nella stessa incompatibilità”.
Tuttavia, la questione merita un certo approfondimento a seguito dell’emanazione di una nota del Ministero dell’Interno. Il Gabinetto del Ministro, nella volontà di chiarire la corretta applicazione degli obblighi de quo, con la nota n. 15350/117(2)/Uff III-Prot.Civ. – prot. n. 0062445 del 10.10.2020, ha creato invece una certa confusione tra gli sportivi e non solo.
Il Viminale, nel sottolineare l’applicazione immediata delle misure contenute nel D.L. n. 125/2020, ha ritenuto esonerati dagli obblighi di dotarsi della mascherina esclusivamente “coloro che abbiano in corso l’attività sportiva” ma non anche quella “motoria”.
Sulla distinzione tra “attività sportiva” e “attività motoria” pare utile richiamare il d.m. 24.4.2013 emanato dal Ministero della Salute per disciplinare gli obblighi di certificazione medica riguardanti le attività sportive e l’utilizzo del defibrillatore e degli altri dispositivi salvavita.
Nel decreto in oggetto il Ministero della Salute, nel confermare l’obbligo di sottoporsi annualmente a visita medica, ha distinto l’attività sportiva in agonistica, non agonistica e amatoriale.
L’art. 3, comma 1, lett. b) definisce come sportivi non agonisti, e quindi soggetti sempre e comunque all’obbligo di presentare idonea certificazione medica che attesti il loro stato di idoneità alla pratica sportiva, “coloro che svolgono attività organizzate dal CONI, da società sportive affiliate alle Federazioni sportive nazionali, alle Discipline associate, agli Enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI, che non siano considerati atleti agonisti ai sensi del decreto ministeriale 18 febbraio 1982”.
Per quanto riguarda invece l’attività amatoriale (che per effetto delle modifiche introdotte dall’art. 42-bis, del D.L. 21.06.2013, n. 69, è priva dell’obbligo di certificazione medica), definita anche “ludico-motoria e amatoriale“, si sostanzia nell’insieme di attività praticate da soggetti non tesserati alle Federazioni sportive nazionali, alle Discipline associate, agli Enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI, sia individuale che collettiva, non occasionale, finalizzata al raggiungimento e mantenimento del benessere psico-fisico della persona, non regolamentata da organismi sportivi (ivi compresa l’attività che il soggetto svolge in proprio, al di fuori di rapporti con organizzazioni o soggetti terzi quali associazioni, società sportive e simili).
Pertanto, alla luce di quanto esposto, rimangono soggetti all’obbligo di dotarsi della mascherina o simili tutti coloro che praticano attività fisica al di fuori di:
– attività organizzate dal Coni, dalle FSN/EPS/DSA, da associazioni o società sportive dilettantistiche riconosciute;
– attività fisico-sportive parascolastiche organizzate dagli organi scolastici partecipate da alunni;
– giochi sportivi studenteschi nelle fasi precedenti a quella nazionale;
– sport professionistico.
Tuttavia, nel gioco della distinzione tra “attività motoria” e “attività fisica” pare utile richiamare anche quanto riportato sul sito dello stesso Ministero della Salute proveniente dall’OMS (Organizzazione Mondiale della Sanità). Sul sito ministeriale viene riportato che:
Il concetto di attività fisica è molto ampio; comprende, infatti, tutte le forme di movimento realizzate nei vari ambiti di vita.
Secondo l’OMS, per “attività fisica” si intende “qualunque movimento determinato dal sistema muscolo-scheletrico che si traduce in un dispendio energetico superiore a quello delle condizioni di riposo”.
In questa definizione rientrano non solo le attività sportive, ma anche semplici movimenti come camminare, andare in bicicletta, ballare, giocare, fare giardinaggio e lavori domestici, che fanno parte della “attività motoria spontanea”.
L’espressione “attività motoria” è sostanzialmente sinonimo di attività fisica.
Con il termine di “esercizio fisico” si intende invece l’attività fisica in forma strutturata, pianificata ed eseguita regolarmente.
Lo sport, quindi, comprende situazioni competitive strutturate e sottoposte a regole ben precise. È un gioco istituzionalizzato, codificato in modo tale da essere riconosciuto e riconoscibile da tutti per regole e meccanismi, ai quali si fa riferimento per la sua pratica in contesti ufficiali o non ufficiali.
Le attività sedentarie sono quelle caratterizzate da un dispendio energetico inferiore a quello di riposo, esemplificate dallo stare seduto o in posizione reclinata (guardare la televisione, guidare l’auto, leggere, stare seduti alla scrivania etc.).
Ergo: la corsa nel quartiere o la pedalata di un amatore sembra debba comportare l’obbligo di dotarsi di tale dispositivo, e ciò malgrado notizie di segno opposto apparse sulla stampa nazionale, secondo le quali il ministero dell’Interno avrebbe precisato che per «attività motoria» si intende una passeggiata – nel corso della quale è obbligatoria la mascherina (a meno che non si stia in un posto isolato) – mentre se si marcia o si corre – e dunque si fa «attività sportiva» – la mascherina non dovrebbe essere indossata, così come rimarrebbe esclusa anche per chi va in bicicletta.
Purtroppo, di questa precisazione ad oggi non vi è riscontro nel sito del Viminale.
Insomma: la confusione continua a regnare sovrana…
(Articolo in collaborazione con Pietro Canta)