La ratio della norma è quella di permettere all'Agenzia delle Entrate di conoscere e di aver sempre aggiornati i dati delle associazioni che intendono avvalersi della de-commercializzazione delle quote associative e dei corrispettivi specifici connessi all'attività istituzionale.
Tuttavia la ripresentazione del modello Eas entro il prossimo 31 marzo non riguarda la totalità delle associazioni che hanno subìto variazioni: si deve infatti avere riferimento solo ad alcuni dei dati a suo tempo comunicati.
Prima di tutto occorre evidenziare che non devono essere comunicate le variazioni già rese note all'Amministrazione finanziaria con le comunicazioni periodiche (es. variazione dati AA5/6 o AA7/11), né quelle che riguardano i punti n. 20, 21, 23, 24, 30, 31 e 33 del modello, in quanto dati la cui variazione non è considerata rilevante.
Sarà più facile che sia chiamata a ripresentare il modello Eas un'associazione culturale rispetto a un'associazione sportiva dilettantistica o a un'associazione di promozione sociale iscritta al registro in quanto, per queste ultime, i soli dati richiesti nel modello "light" sono i campi: 3, 4, 5, 6, 20, 25 e 26.
E' giusto precisare che però se l'ente rientra tra quelli che devono effettuare la ripresentazione dell'EAS, lo stesso deve essere ricompilato in ogni sua parte (se modello ordinario) e non limitatamente alle variazioni intervenute.
Tra i soggetti esonerati dal modello Eas, ricordiamo i principali:
– le fondazioni;
– le pro loco che hanno optato per la legge n. 398/91;
– le onlus di cui all'art. 10 del D.Lgs. n. 460/97;
– le organizzazioni di volontariato (L. 266/91) iscritte nei registri regionali che svolgono solo attività commerciali "marginali";
– le associazioni sportive dilettantistiche, iscritte al registro Coni che non svolgono attività commerciali.
Quest'ultima ipotesi di esonero ha creato più di un equivoco al momento dell'introduzione del nuovo obbligo, fino a quando la circolare 45/E del 29/10/2009 ha chiarito che per usufruire dell'esonero l'a.s.d. non deve svolgere nemmeno attività strutturalmente commerciali, intendendo per tali quelle de-commercializzate. Pertanto è esonerata l'a.s.d. iscritta al registro Coni che incassa esclusivamente dai propri associati solo quote associative.
Purtroppo sono ancora molte le piccole realtà associative che, pur obbligate, non vi hanno adempiuto e non giova l'attuale situazione che non permette loro di ravvedersi se nel 2009 (data di entrata in vigore del D.L. 185/2008) o nel 2012 (ultima sanatoria – risoluzione n. 110 del 12/12/2012) non hanno provveduto alla presentazione telematica del modello. L'unica àncora di salvezza a vedersi assoggettare a IVA e a imposte dirette tutte le entrate (sia istituzionali che commerciali) è la cosiddetta REMISSIONE IN BONIS (art. 16 D.Lgs. 175/2014) che permette con il pagamento di una somma di € 258,00 (F24 cod. 8114) di usufruire di una sanatoria sull'omissione purché sia sanata nel termine della presentazione della dichiarazioni dei redditi (30/9/2016 per coloro che hanno l'esercizio sociale coincidente con l'anno solare) con effetti dall'inizio del periodo d'imposta (2015, in questo caso). Nulla però che possa sanare le annualità 2011-2012-2013-2014 pienamente accertabili per coloro che hanno omesso un adempimento del quale – con ogni probabilità – ignoravano l'esistenza.
Sarebbe auspicabile un intervento legislativo che permetta una riapertura della vecchia sanatoria ovvero la possibilità – magari limitatamente alle associazioni che hanno solo il codice fiscale e non svolgono neppur occasionalmente attività commerciale – di utilizzare la remissione in bonis con effetto retroattivo (dal momento che non hanno nemmeno un termine di presentazione del modello Unico a cui far riferimento): sarebbe una bella apertura per coloro che fanno effettivamente attività senza scopo di lucro.