Il Dipartimento per lo Sport ha comunicato l’istituzione di un Comitato permanente con il compito di verificare la conformità degli statuti delle associazioni e società sportive dilettantistiche ai principi fondamentali stabiliti dal CONI e dal CIP.
Questo comitato, la cui istituzione è prevista dall’art. 6, comma 4-bis del decreto legislativo n. 39/2021, è composto da rappresentanti dello stesso Dipartimento per lo Sport, del CONI e del CIP, con conseguente garanzia di una supervisione congiunta e coordinata.
Le verifiche condotte dal Comitato permanente si concentrano in particolare sugli statuti allegati alle nuove domande di iscrizione al RAS, a partire dal 24 febbraio 2025: si tratta di un controllo aggiuntivo rispetto a quelli già effettuati dal Dipartimento per lo Sport, al fine di garantire che gli statuti siano pienamente conformi alle disposizioni del decreto legislativo 36/20217.
In base a quanto stabilito dall’art. 6, comma 4-bis del d.lgs. n. 39/2021, i rappresentanti del CONI e del CIP, in seno al Comitato, attestano la conformità degli statuti ai principi fondamentali dei rispettivi enti per le associazioni e le società affiliate ai propri organismi; si noti che gli enti sportivi che svolgono attività sia olimpiche sia paralimpiche sono tenuti a rispettare i principi fondamentali di entrambi.
Come è noto gli statuti delle ASD/SSD devono esplicitamente includere anche l’osservanza dei principi previsti dal CONI (art. 29 statuto CONI) e del CIP (art. 33), ispirandosi a principi di democraticità e pari opportunità (in linea con l’art. 7 del d.lgs. 36/2021), lealtà sportiva e rispetto delle norme e consuetudini sportive di CONI e CIP: si tratta di un quadro normativo che mira a salvaguardare la funzione popolare, educativa, sociale e culturale dello sport.
In sintesi, gli statuti degli enti sportivi devono essere conformi sia al d.lgs. 36/2021 e ai principi fondamentali di CONI e CIP per l’iscrizione al RASD, sia a quanto richiesto dall’art. 148 del TUIR per la decommercializzazione dei corrispettivi specifici.
Inoltre, è bene tenere a mente che:
• Secondo l’art. 29 dello statuto del CONI, gli enti sportivi possono stabilire la loro sede ai fini dell’ordinamento statale in uno degli Stati membri dell’Unione Europea, ma la sede sportiva deve essere stabilita nel territorio italiano ai fini del riconoscimento sportivo
• Gli enti sportivi devono esercitare le loro attività nel rispetto del principio della solidarietà economica tra lo sport di alto livello e quello di base, assicurando ai giovani atleti una formazione educativa complementare a quella sportiva
• Gli enti sportivi sono tenuti a mettere a disposizione delle rispettive Federazioni sportive nazionali e Discipline sportive associate gli atleti selezionati per far parte delle rappresentative nazionali italiane
Il Comitato ha iniziato le verifiche il 24 febbraio 2025, e i controlli di conformità riguardano le nuove domande di iscrizione al RASD e quelle per cui il procedimento non si è ancora concluso, non gli enti già iscritti precedentemente al 24 febbraio.