La novità è nell’art. 19 della bozza di decreto legislativo, che recita: "Al comma 5 dell’articolo 25 della legge 13 maggio 1999 n. 133, le parole “la decadenza dalle agevolazioni di cui alla legge 16 dicembre 1991 n. 398, e successive modificazioni, recante disposizioni tributarie relative alle associazioni sportive dilettantistiche, e” sono soppresse."
Ciò significa che il testo dell’art. 25, V comma, della Legge 133/1999, dopo tale modifica, diverrebbe: “I pagamenti a favore di società, enti o associazioni sportive dilettantistiche di cui al presente articolo e i versamenti da questi effettuati sono eseguiti, se di importo pari o superiore a 1.000 euro, tramite conti correnti bancari o postali a loro intestati ovvero secondo altre modalità idonee a consentire all'amministrazione finanziaria lo svolgimento di efficaci controlli, che possono essere stabilite con decreto del Ministro delle finanze da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400. L'inosservanza della presente disposizione comporta [la decadenza dalle agevolazioni di cui alla legge 16 dicembre 1991, n. 398, e successive modificazioni, recante disposizioni tributarie relative alle associazioni sportive dilettantistiche, e] l'applicazione delle sanzioni previste dall'articolo 11 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, recante riforma delle sanzioni tributarie non penali in materia di imposte dirette, di imposta sul valore aggiunto e di riscossione dei tributi” (in corsivo, fra parentesi quadre, la parte che dovrebbe essere eliminata).
La violazione dell’obbligo di tracciabilità delle operazioni superiori a 1.000 euro non causerebbe più la perdita del diritto alle agevolazioni di cui alla legge 398/91, ma solamente l’applicazione della sanzione da € 258,23 a € 2.065,83.
Non è assolutamente chiaro se ciò varrà anche per le violazioni commesse in passato, né se la sanzione rimarrà invariata; sinceramente ci attendiamo modifiche o comunque “aggiustamenti”, perché se questo sarà il testo definitivo, e non verrà toccato l’articolo 11 del D. Lgs. 471/97, da una sanzione estremamente pesante (della quale abbiamo più volte lamentato sia entità che rigidità) si passa a una sanzione quasi irrisoria, e forse passiamo da un eccesso all’altro …
Vi terremo naturalmente informati man mano che vi saranno interventi, e quando la norma sarà definitiva pubblicheremo un articolo di approfondimento.