Con Decreto del 12 dicembre, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 14 dicembre 2020 (v. infra), il MEF, con un calcolo compiuto "sulla base del rendimento medio annuo lordo dei titoli di Stato di durata non superiore a dodici mesi e tenuto conto del tasso di inflazione registrato nell’anno" (art. 1284 c.c. così come modificato dall'art. 2, co. 185, l. n. 662/1996), ha ridefinito il saggio di interesse portandolo allo 0,05%.
Ricordiamo che la misura ha riflessi non solo nei rapporti tra privati, se non stabilito diversamente, ma anche nei rapporti tra cittadino e Stato, e quindi avrà effetto anche sul "ravvedimento operoso" delle imposte dovute e non pagate nei termini di legge.
Sulle somme dovute all'Erario in caso di omesso o ritardato versamento, alla sanzione – la cui entità dipende dal ritardo con il quale viene effettuato il versamento – si aggiungono infatti anche gli interessi legali che vanno calcolati dal giorno successivo al termine previsto per la scadenza fiscale fino al giorno in cui si effettua il pagamento.
Attenzione al periodo di calcolo relativo all'omesso o tardivo pagamento: si dovrà infatti calcolare lo 0,8 % sulle somme dovute fino al 31 dicembre 2019 e lo 0,05% per il periodo che va dal 1 gennaio 2020 al momento in cui si effettua il pagamento.
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MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE,
DECRETO 12 dicembre 2019
Modifica del saggio di interesse legale. (GU n. 293 del 14-12-2019)
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Visto l'articolo 2, comma 185, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante «Misure di razionalizzazione della finanza pubblica» che, nel fissare al 5 per cento il saggio degli interessi legali di cui all'articolo 1284, primo comma, del codice civile, prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze puo' modificare detta misura sulla base del rendimento medio annuo lordo dei titoli di Stato di durata non superiore a dodici mesi e tenuto conto del tasso di inflazione registrato nell'anno;
Visto il proprio decreto 12 dicembre 2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 291 del 15 dicembre 2018, con il quale la misura del saggio degli interessi legali e' stata fissata allo 0,8 per cento in ragione d'anno, con decorrenza dal 1° gennaio 2019;
Visto il decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, concernente il testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia;
Tenuto conto del rendimento medio annuo lordo dei predetti titoli di Stato e del tasso d'inflazione annuo registrato;
Ravvisata l'esigenza, sussistendone i presupposti, di modificare l'attuale saggio degli interessi;Decreta:
Art. 1
La misura del saggio degli interessi legali di cui all'articolo 1284 del codice civile e' fissata allo 0,05 per cento in ragione d'anno, con decorrenza dal 1° gennaio 2020.Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 12 dicembre 2019
Il Ministro: Gualtieri