Anche quest'anno il Ministero dell'Economia e delle finanze, sulla base della facoltà che gli conferisce l'art. 1284 c.c., ha rivisto, innalzandolo, il saggio legale di interesse, che dal prossimo 1 gennaio 2019 passa pertanto dall'attuale 0,3 per cento allo 0,8 per cento.
Giova ricordare che il nuovo saggio legale d’interesse si applica non solo nei rapporti tra privati, se non stabilito diversamente, ma anche nei rapporti tra cittadino e Stato, e quindi avrà effetto anche sul "ravvedimento operoso" delle imposte dovute e non pagate nei termini di legge. Si dovrà pertanto fare attenzione al periodo di calcolo relativo all'omesso o tardivo pagamento, calcolando lo 0,3 % sulle somme dovute fino al 31 dicembre 2018 e lo 0,8% per il periodo che va dal 1 gennaio 2019 al momento in cui si effettua il pagamento.
DECRETO 12 dicembre 2018 – Modifica del saggio di interesse legale
(GU n.291 del 15-12-2018)IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Visto l'art. 2, comma 185, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante «Misure di razionalizzazione della finanza pubblica» che, nel fissare al 5 per cento il saggio degli interessi legali di cui all'art. 1284, primo comma, del codice civile, prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze puo' modificare detta misura sulla base del rendimento medio annuo lordo dei titoli di Stato di durata non superiore a dodici mesi e tenuto conto del tasso di inflazione registrato nell'anno;
Visto il proprio decreto 13 dicembre 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 15 dicembre 2017, n. 292, con il quale la misura del saggio degli interessi legali e' stata fissata allo 0,3 per cento in ragione d'anno, con decorrenza dal 1° gennaio 2018;
Visto il decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, concernente il testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia;
Tenuto conto del rendimento medio annuo lordo dei predetti titoli di Stato e del tasso d'inflazione annuo registrato;
Ravvisata l'esigenza, sussistendone i presupposti, di modificare l'attuale saggio degli interessi, determinandolo in misura pari alla media aritmetica degli anzidetti indici;Decreta:
Art. 1
La misura del saggio degli interessi legali di cui all'art. 1284 del codice civile e' fissata allo 0,8 per cento in ragione d'anno, con decorrenza dal 1° gennaio 2018.Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 12 dicembre 2018
Il Ministro: Tria