Accogliamo con estremo favore la riscrittura (e semplificazione) dell’art. 61 della l. 27/2020 che ha convertito con modifiche il d.l. 18/2020 (Decreto Cura Italia).
In pratica, prima della legge di conversione (pubblicata nella G.U. del 29/04/2020), per le a.s.d. e s.s.d. erano sospesi i seguenti versamenti in scadenza fino al 31 maggio:
– ritenute su lavoro dipendente e redditi assimilati
– contributi previdenziali e assistenziali e INAIL.
L’IVA era stata sospesa solo per la scadenza del mese di marzo, mentre per le scadenze dei mesi di aprile e maggio il successivo d.l. 23/2020 (Decreto Liquidità) aveva subordinato per i soggetti esercenti attività di impresa – e quindi si riteneva anche per le a.s.d. / s.s.d. – la sospensione alla condizione della contrazione del 33% del fatturato o dei corrispettivi.
La legge di conversione del d.l. n.18, modificando l’art. 61, ha previsto la sospensione dei termini dei versamenti in scadenza fino al 31 maggio per a.s.d. e s.s.d., oltre che di ritenute e contributi, anche dell’IVA, riformulando il comma 1 ed il comma 5 del decreto, che adesso prevede la sospensione di:
a) i termini relativi ai versamenti delle ritenute alla fonte, di cui agli articoli 23 e 24 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, che i predetti soggetti operano in qualità di sostituti d’imposta;
b) i termini relativi agli adempimenti e ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria;
c) i termini dei versamenti relativi all’imposta sul valore aggiunto .
I versamenti sospesi dovranno essere effettuati, senza sanzioni e interessi, entro il 30 giugno 2020 in unica soluzione, oppure potranno essere rateizzati fino a un massimo di 5 rate di pari importo, a partire dal 30 giugno 2020.
Purtroppo, le addizionali regionali e comunali non sono state inserite in fase di conversione e pertanto le stesse rimangono sospese solo in virtù del d.l. 23/2020 (decreto liquidità) e sottoposte alla condizione di riduzione del 33% del fatturato o dei corrispettivi (art. 18, co. 1, lett. a), per i soggetti dotati di partita IVA.
Ricordiamo che non sono sospese le ritenute alla fonte diverse da quelle per lavoro dipendente e redditi assimilati e che pertanto dovranno essere regolarmente pagate le ritenute sui compensi a terzi (codice tributo 1040).
Infine, un’anticipazione relativamente al decreto di aprile, di prossima emanazione, di cui al momento sta circolando la bozza (suscettibile di modifiche): sarebbe ulteriormente prorogata la sospensione di un mese e quindi ai versamenti in scadenza fino al 30 giugno 2020; la possibilità di rateizzo verrebbe però ridotta a 4 rate, anzichè le 5 finora previste.
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Di seguito lo specchietto riassuntivo relativo a ASD/SSD aggiornato con i nuovi termini di scadenza sopra illustrati:
ASD/SSD – L. 27/2020 |
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COSA |
SCADENZE |
CONDIZIONE |
RIF.TO |
– ritenute dipendenti (e redditi assimilati)
– contributi – IVA |
aprile
maggio |
nessuna | art. 61, co. 1 e co. 5, L. 27/2020 |