L’art. 13 del D. Lgs 472/97 disciplina il “ravvedimento operoso” che consente di regolarizzare le violazioni tributarie connesse alle dichiarazioni fiscali e al pagamento di tributi.
In particolare, il contribuente (sia esso persona fisica, società o associazione) può regolarizzare errori od omissioni, effettuando non oltre un anno dalla violazione, il pagamento della sanzione in misura ridotta, contestualmente al pagamento del tributo, “e gli interessi moratori calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno”.
Con decreto del 12 Dicembre 2007, il ministro dell’economia e delle finanze ha innalzato la misura del saggio degli interessi legali di cui all’art. 1284 del codice civile dal 2,5% al 3%.
Pertanto nel calcolo degli interessi si dovrà applicare il nuovo saggio del 3% per i periodi successivi al 31 Dicembre 2007.
In particolare, per i periodi tra i due esercizi d’imposta 2007 e 2008 il calcolo dovrà effettuarsi assumendo per la prima parte, fino al 31 Dicembre 2007, l’interesse al 2,5% e per la seconda parte, dal 1 Gennaio 2008, l’interesse al 3%.
RAVVEDIMENTO OPEROSO: dal 1° Gennaio 2008 aumenta la misura del saggio degli interessi legali, si passa dal 2,5% al 3%.
La variazione del saggio degli interessi legali ha delle ripercussioni anche sul calcolo del ravvedimento operoso.