Le nuove convenzioni stipulate per l’affidamento in gestione dell’impiantistica sportiva ad enti privati vengono stipulate ai sensi del nuovo dettato normativo regionale, nello specifico la Legge Regionale 6/2005, emanata in base al disposto dell’art. 90, comma 25, della Legge 289/2002.
Tale norma, prevede, nello specifico:
-che gli enti pubblici territoriali, ove non gestiscano direttamente l’impiantistica sportiva, ne affidino la gestione a soggetti privati, prioritariamente ad enti e società sportive dilettantistiche, enti di promozione sportiva, discipline sportive associate e federazioni sportive nazionali;
-che nell’affidamento in gestione vengano rispettati specifici criteri (tra i quali):
a)garanzia dell’apertura dell’impianto a tutti i cittadini;
e)scelta dell’affidatario che tenga conto dell’esperienza nel settore, del radicamento sul territorio nel bacino di utenza dell’impianto, dell’affidabilità economica, della qualificazione professionale degli istruttori e allenatori utilizzati, della compatibilità dell’attività sportiva esercitata con quella praticabile nell’impianto e dell’eventuale organizzazione di attività a favore dei giovani, dei diversamente abili e degli anziani;
f)selezione da effettuarsi in base alla presentazione di progetti che consentano la valutazione di profili economici e tecnici della gestione;
g)valutazione della convenienza economica dell’offerta, da effettuarsi previa indicazione da parte dell’ente territoriale del canone minimo che si intende percepire e dell’eventuale massimo contributo economico che si intende concedere a sostegno della gestione;
-che gli enti pubblici territoriali stipulino con il soggetto gestore una convenzione specifica che fissi i criteri di uso dell’impianto e le condizione di gestione del medesimo.
I regolamenti comunali adottati in ottemperanza a tale Legge, per la gestione degli impianti sportivi, di regola, prevedono che il concessionario garantisca, e si accolli tutte le spese relativa a:
-la gestione complessiva dell’impianto sportivo;
-l’apertura, la custodia, il controllo e la vigilanza;
-la manutenziaone ordinaria.
I regolamenti stessi inoltre, spesso prevedono che l’Ente Locale nel sostenimento dell’attività di associazioni e società sportive dilettantistiche possa loro erogare contributi annuali per la diffusione e promozione dello sport, ovvero per l’attività sportiva svolta.
In base a quanto sopra esposto, si possono verificare due tipologie di rapporti tra l’Ente Locale e gli enti sportivi:
-la concessione in gestione degli impianti, con la possibilità di erogare contributi a sostegno della gestione degli stessi;
-l’erogazione di contributi a fronte dell’attività sportiva svolta.
Con risoluzioni 54/2001 e 183/E/2002, l’Amministrazione Finanziaria ha precisato che il contributo erogato da un ente locale configura un’operazione rilevante ai fini IVA, e diviene quindi configurabile quale “corrispettivo” quando “tra le parti intercorre un rapporto giuridico sinallagmatico nel quale il contributo ricevuto dal beneficiario costituisce il compenso per il servizio effettuato o per il bene ceduto”.
Ed ancora con la risoluzione 69/E/2002 di risposta ad un interpello, viene evidenziato che è posto in essere un rapporto di natura sinallagmatica tra l’istante (ente privato) ed il Comune, “in relazione al quale l’ente rende un servizio a fronte del quale riceve un determinato contributo che pertanto, assume la veste di vero e proprio corrispettivo, a nulla rilevando la circostanza che il medesimo contributo sia destinato alla copertura delle spese sostenute”.
Sulla base della recente prassi amministrativa, posto che la concessione in gestione dell’impianto sportivo prevede degli obblighi convenzionalmente previsti a carico dell’ente sportivo gestore, si ritiene che l’importo erogato dall’Ente Locale, quale contributo a sostegno delle spese di gestione, debba essere inquadrato quale “corrispettivo”, ovvero quale prezzo pagato a fronte degli impegni assunti (apertura, custodia, pulizia, ecc.).
Diversa – invece – è la connotazione da attribuire ai contributi che l’Ente Locale può erogare, a favore di società e associazioni sportive dilettantistiche (ed enti equiparati), per la promozione e la diffusione dello sport.
Tali somme, infatti, non vengono erogate in virtù di un rapporto sinallagmatico con l’ente beneficiario, bensì in base ad un’assegnazione unilaterale da parte dell’Ente Locale a favore dell’attività sportiva svolta dall’ente beneficiario.
A parere di chi scrive, occorre pertanto distinguere i rapporti che gli Enti Locali instaurano con gli enti sportivi in due categorie:
a) concessione in gestione dell’impiantistica sportiva, con specifici obblighi da parte dell’ente gestore, a fronte dei quali l’Ente Locale eroga un contributo contrattualmente previsto, assimilabile ad un corrispettivo;
b) erogazione di contributi annuali per la promozione ed il sostegno dell’attività sportiva.
Ai fini fiscali, le somme di cui al punto a) dovrebbero rappresentare proventi commerciali e come tali dovranno essere assoggettati ad IVA 20%. Si ritiene infatti che l’affidamento in gestione degli impianti sportivi, dai quali gli enti gestori ricavano anche corrispettivi diretti, non possa essere configurato quale esercizio di attività non commerciale.
Le somme di cui al punto b), in quanto contributi erogati quali liberalità, senza alcuna forma di rapporto sinallagmatico, non formano base imponibile IVA. Questi ultimi contributi dovranno essere assoggetti a ritenuta di acconto nella misura del 4% ove il contributo venga erogato a fronte di attività commerciale svolta dall’ente beneficiario; altrimenti in caso di erogazione per l’attività istituzionale non dovrà essere effettuata alcuna ritenuta.
a cura della Dott.ssa Patrizia Sideri, Consulente Provinciale Fiscosport Siena.