Con disposizione datata 7 novembre 2013, intestata "… Comunicazione da parte degli operatori finanziari … delle operazioni rilevanti a fini Iva di importo pari o superiore a euro tremilaseicento il cui pagamento sia effettuato mediante carte di credito …" il Direttore dell'Agenzia delle Entrate ha disposto quanto segue: "Il termine del 30 aprile 2012, previsto al punto 1.2 del provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 29 dicembre 2011, già prorogato al 12 novembre 2013 viene ulteriormente prorogato al 31 gennaio 2014".
Tale proroga riguarda quindi non lo spesometro che deve essere presentato da tutti i titolari di partita IVA, ma la disposizione (a esso collegata e in qualche modo complementare) che riguarda i gestori di carte di credito.
In pari data è stato diffuso un comunicato stampa da parte dell'Agenzia delle Entrate, intestato "Proroga al 31 gennaio 2014 per comunicare le operazioni rilevanti Iva con Pos. Aperti fino alla stessa data Entratel e Sid per lo Spesometro …", nel quale fra l'altro si legge: "In considerazione delle difficoltà rappresentate dagli operatori nell’effettuare la comunicazione delle operazioni Iva e quella integrativa all’Archivio dei rapporti finanziari, l’Agenzia delle Entrate ha aperto una finestra temporale che consentirà di inviare i dati fino al 31 gennaio 2014".
Più avanti, nel medesimo comunicato stampa, si legge. "Nuovo spesometro via Entratel fino al 31 gennaio 2014 – Gli operatori economici che devono effettuare la comunicazione delle operazioni rilevanti ai fini Iva relative all’anno 2012 – previste entro il 12 novembre 2013 (per chi effettua la liquidazione mensile) ed entro il 21 novembre 2013 per tutti gli altri – hanno più tempo per effettuare l’invio dei dati attraverso il canale comunicativo Entratel, che rimarrà aperto fino al 31 gennaio 2014"
Infine, in data 8 novembre è stato diffuso un nuovo comunicato stampa, la cui intestazione ribadisce "Comunicazioni per il nuovo Spesometro – Invii validi con i canali Entratel e Fisconline fino al 31 gennaio 2014" e corregge la dimenticanza relativa al possibile utilizzo anche del canale Fisconline: "Ad integrazione del comunicato stampa diffuso ieri, si precisa che la comunicazione delle operazioni Iva relative all’anno 2012 (cd. nuovo Spesometro) può essere validamente effettuata tramite i servizi telematici Fisconline o Entratel dell’Agenzia delle Entrate fino al 31 gennaio 2014"
Data la notizia, ci permettiamo tre commenti.
1. In primo luogo, come hanno correttamente sottolineato tutti gli organi di stampa, assistiamo all'ennesima violazione di tutte le regole sull'ordine delle fonti del diritto e al valore di documenti che fonti di diritto non sono: una disposizione con forza di Legge stabilisce una scadenza, il provvedimento di un dipendente della Pubblica Amministrazione lo sposta di tre mesi, un comunicato stampa "scavalca" sua l'una che l'altro spostando anche il termine per un altro adempimento, di importanza ben maggiore, dato che riguarda tutti i titolari di partita IVA.
C'è tutto lo spazio del mondo per indignarsi e disegnarne le aberranti conseguenze sul piano giuridico, a cominciare dal fatto che "aprire una finestra temporale per l'invio" è ben altra cosa che prorogare il termine per l'invio stesso, stabilito per legge: a oggi nulla garantisce che gli invii successivi alle scadenze del 12 e 21 novembre, che verranno accettati dal sistema informatico dell'Agenzia fino al 31 gennaio 2014, non saranno comunque sanzionati per il ritardo.
Ci fermiamo qui perchè la disamina di questo aspetto è già stata fatta da soggetti ben più qualificati di noi. Ai dirigenti di società e associazioni sportive e ai loro consulenti suggeriamo comunque, per prudenza, di rispettare i termini di legge del 12 e 21 novembre prossimi.
2. In secondo luogo, non possiamo smettere di criticare quella che è da tempo divenuta una prassi, ovvero quella di fissare scadenze, costringere gli operatori seri e corretti a tour de force a volte allucinanti per rispettarli, e a pochi giorni dalla scadenza disporre rinvii; la critichiamo per due motivi: non solo perchè penalizza proprio chi, ricevuto il software pochi giorni fa, è diventato matto per rispettare i termini, a vantaggio di chi invece se l'è presa comunque comoda, "tanto vedrai che c'è la proroga", ma anche perchè più va avanti questa prassi, più si assottiliano le file dei primi e si ingrossano quelle dei secondi, e ciò non ci pare bene …
3. Il terzo commento è invece di tipo diverso, e riguarda la posizione dei soggetti che si avvalgono dello speciale regime previsto dalla ben nota Legge 398/91.
Abbiamo infatti letto in questi giorni alcuni commenti che sostengono, o comunque ipotizzano, che tali soggetti non sarebbero tenuti alla presentazione dello spesometro per quanto riguarda gli acquisti, non essendo tenuti alla registrazione delle fatture di acquisto.
Non siamo però d'accordo con tale posizione, come è stato chiaramente espresso nell'articolo di Francesco Sisani pubblicato nell'ultima Newsletter 18/2013; ciò sulla base della normativa di riferimento, che ci pare abbastanza chiara sul punto:
– l'art. 21 del D.L. 31/5/2010 stabilisce che "Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate sono individuate modalita' e termini … per la comunicazione telematica delle operazioni rilevanti ai fini dell'imposta sul valore aggiunto …"
– il Provvedimento emanato a seguito di tale disposizione (Provvedimento Prot. 2010/184182 del 22/12/2010) stabilisce che "Sono obbligati alla comunicazione … tutti i soggetti passivi ai fini dell’imposta sul valore aggiunto i quali effettuano operazioni rilevanti ai fini di tale imposta" e "Oggetto della comunicazione sono le cessioni di beni e le prestazioni di servizi rese e ricevute dai soggetti passivi di cui al punto 1", indipendentemente, quindi, dal regime contabile
– la Circolare 24/E del 30/5/2011 ribadisce che "La disposizione normativa in esame e il provvedimento non prevedono ipotesi di esclusioni soggettive dall’obbligo di comunicazione che è fissato, pertanto, in capo a tutti i soggetti passivi ai fini dell’IVA"
– la Disposizione del Direttore dell'Agenzia delle Entrate Prot. 2013/94908 del 2/8/2013, infine, stabilisce che "Sono esonerati dall’obbligo di comunicazione dei dati … i soggetti che si avvalgono del regime di cui all'articolo 1, commi da 96 a 117, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 e all’articolo 27, commi 1 e 2, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 [i c.d. "minimi" ovvero "nuove iniziative", n.d.a.] … lo Stato, le regioni, le province, i comuni e gli altri organismi di diritto pubblico …"; altro esempio di disposizione di livello inferiore che viene ad essere in contrasto, ci pare, con la norma di legge.
Non vediamo quindi nella normativa alcuno spazio per esonerare dall'adempimento i soggetti che si avvalgono del regime di cui alla Legge 398/91; ciò premesso, ci auguriamo che, anche sulla spinta proprio dei commenti cui abbiamo fatto riferimento e delle motivazioni che gli stessi hanno sostenuto, la proroga sia l'occasione per ripensare alla loro posizione ed emanare un provvedimento che li esoneri, chiaramente e nelle forme dovute.
Magari non quattro giorni prima della scadenza …
Questo contenuto è stato modificato e aggiornato il 9/11, ore 12,30, per dar conto, fra l'altro, del comunicato stampa divulgato dopo la pubblicazione di esso.