Concludiamo in questa terza parte l'analisi dei lavori svolti dalla Commissione di Studi per gli Enti Non Profit dell'Ordine dei dottori commercialisti di Milano, con la partecipazione di funzionari dell'Enpals, nel corso dei quali sono stati analizzati i due differenti filoni interpretativi attualmente rinvenibili nella prassi, in dottrina e in giurisprudenza riguardo alla normativa fiscale e giuslavoristica applicabile alle collaborazioni di carattere sportivo o amministrativo-gestionali.Nei due numeri precedenti abbiamo dato conto del primo filone di maggior "favor" per le Associazioni Sportive che si basa su una lettura dell'art.67, comma 1, lett. m) del T.U.I.R. che tende alla massima enfasi dell'intento di agevolazione fiscale della normativa riguardante le collaborazioni sportive. Oggi analizziamo quello che abbiamo chiamato "secondo filone", che si basa invece su una più rigorosa lettura dell'art. 67 inquadrato con massima enfasi nell'ambito della categoria di "redditi diversi" intesi come redditi non classificabili in altre categorie reddituali ed in quanto tali limitati/limitabili ad un numero estremamente ristretto di fattispecie concrete. * Donato Foresta, Dottore Commercialista e Revisore contabile in Milano
Concludiamo in questa terza parte l'analisi dei lavori svolti dalla Commissione di Studi per gli Enti Non Profit dell'Ordine dei dottori commercialisti di Milano, con la partecipazione di funzionari dell'Enpals, nel corso dei quali sono stati analizzati i due differenti filoni interpretativi attualmente rinvenibili nella prassi, in dottrina e in giurisprudenza riguardo alla normativa fiscale e giuslavoristica applicabile alle collaborazioni di carattere sportivo o amministrativo-gestionali.Nei due numeri precedenti abbiamo dato conto del primo filone di maggior "favor" per le Associazioni Sportive che si basa su una lettura dell'art.67, comma 1, lett. m) del T.U.I.R. che tende alla massima enfasi dell'intento di agevolazione fiscale della normativa riguardante le collaborazioni sportive. Oggi analizziamo quello che abbiamo chiamato "secondo filone", che si basa invece su una più rigorosa lettura dell'art. 67 inquadrato con massima enfasi nell'ambito della categoria di "redditi diversi" intesi come redditi non classificabili in altre categorie reddituali ed in quanto tali limitati/limitabili ad un numero estremamente ristretto di fattispecie concrete. * Donato Foresta, Dottore Commercialista e Revisore contabile in Milano
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