Per affrontare una corretta analisi della tematica, occorre avere riguardo preliminarmente della portata dell’art. 28, comma 2 del DPR 600/1973, secondo cui “Le regioni, le province, i comuni, gli altri enti pubblici e privati devono operare una ritenuta del quattro per cento a titolo di acconto […] e con obbligo di rivalsa sull’ammontare dei contributi corrisposti ad imprese, esclusi quelli per l’acquisto dei beni strumentali” . Nella prassi è frequente il caso in cui il soggetto erogatore riscontra difficoltà sul comportamento tributario da seguire e, piuttosto che correre il rischio di pagare sanzioni, nel dubbio, preferisce applicare integralmente l’indicata ritenuta. Ebbene, la regola generale , ribadita dall’Amministrazione Finanziaria con la recente Risoluzione Ministeriale n. 166 del 21/04/2008, consiste nel ritenere non assoggettati a ritenuta i contributi pubblici erogati all’ente per agevolare l’attività istituzionale svolta, ovvero per il reperimento di beni strumentali. Diversamente, l’imponibilità scatterebbe ogni qual volta l’erogazione è diretta a sostenere l’attività commerciale del beneficiario.
Per affrontare una corretta analisi della tematica, occorre avere riguardo preliminarmente della portata dell’art. 28, comma 2 del DPR 600/1973, secondo cui “Le regioni, le province, i comuni, gli altri enti pubblici e privati devono operare una ritenuta del quattro per cento a titolo di acconto […] e con obbligo di rivalsa sull’ammontare dei contributi corrisposti ad imprese, esclusi quelli per l’acquisto dei beni strumentali” . Nella prassi è frequente il caso in cui il soggetto erogatore riscontra difficoltà sul comportamento tributario da seguire e, piuttosto che correre il rischio di pagare sanzioni, nel dubbio, preferisce applicare integralmente l’indicata ritenuta. Ebbene, la regola generale , ribadita dall’Amministrazione Finanziaria con la recente Risoluzione Ministeriale n. 166 del 21/04/2008, consiste nel ritenere non assoggettati a ritenuta i contributi pubblici erogati all’ente per agevolare l’attività istituzionale svolta, ovvero per il reperimento di beni strumentali. Diversamente, l’imponibilità scatterebbe ogni qual volta l’erogazione è diretta a sostenere l’attività commerciale del beneficiario.
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