In queste ultime settimane si sono succedute varie circolari inviate dalle Federazioni Sportive e dagli Enti di Promozione Sportiva che hanno ben precisato la scadenza di presentazione del modello EAS, ma che non hanno colto appieno l’importanza del rispetto dell’adempimento e, talvolta, non hanno fatto chiarezza sull’obbligo di adempimento per le attività “strutturalmente” commerciali. Cerchiamo in quest’ultima newsletter Fiscosport prima dell’adempimento (salvo uscire con Fiscosport flash per novità basilari sul modello EAS) di fare il punto principalmente sull’ IMPORTANZA del rispetto di tale adempimento (e della relativa scadenza) , in quanto le società ed associazioni sportive dilettantistiche che non adempiono (se tenute) alla comunicazione all’Agenzia delle Entrate dei dati e delle notizie rilevanti ai fini fiscali perdono i benefici della non imponibilità (decommercializzazione) dei corrispettivi, delle quote e dei contributi ex art. 148 d.p.r. 917/86 (imposte sui redditi) e art. 4 d.p.r. 633/72 (iva) . Tale “perdita” dei benefici non esplica effetto dal 16 dicembre 2009 (data successiva alla scadenza di presentazione del modello), bensì dal 29 novembre 2008 (data di entrata in vigore del decreto “anti-crisi” – D.L. 185/2008), per cui le associazioni che non provvedono (se tenute) a presentare il modello sono “scoperte” da oltre un anno in tema di tassabilità ed imponibilità sia delle quote associative che dei corrispettivi specifici (e per l’eventuale “ritardo” non è previsto nessun ravvedimento operoso, come ormai si è abituati in ambito fiscale). Quanto alle attività "strutturalmente" commerciali
In queste ultime settimane si sono succedute varie circolari inviate dalle Federazioni Sportive e dagli Enti di Promozione Sportiva che hanno ben precisato la scadenza di presentazione del modello EAS, ma che non hanno colto appieno l’importanza del rispetto dell’adempimento e, talvolta, non hanno fatto chiarezza sull’obbligo di adempimento per le attività “strutturalmente” commerciali. Cerchiamo in quest’ultima newsletter Fiscosport prima dell’adempimento (salvo uscire con Fiscosport flash per novità basilari sul modello EAS) di fare il punto principalmente sull’ IMPORTANZA del rispetto di tale adempimento (e della relativa scadenza) , in quanto le società ed associazioni sportive dilettantistiche che non adempiono (se tenute) alla comunicazione all’Agenzia delle Entrate dei dati e delle notizie rilevanti ai fini fiscali perdono i benefici della non imponibilità (decommercializzazione) dei corrispettivi, delle quote e dei contributi ex art. 148 d.p.r. 917/86 (imposte sui redditi) e art. 4 d.p.r. 633/72 (iva) . Tale “perdita” dei benefici non esplica effetto dal 16 dicembre 2009 (data successiva alla scadenza di presentazione del modello), bensì dal 29 novembre 2008 (data di entrata in vigore del decreto “anti-crisi” – D.L. 185/2008), per cui le associazioni che non provvedono (se tenute) a presentare il modello sono “scoperte” da oltre un anno in tema di tassabilità ed imponibilità sia delle quote associative che dei corrispettivi specifici (e per l’eventuale “ritardo” non è previsto nessun ravvedimento operoso, come ormai si è abituati in ambito fiscale). Quanto alle attività "strutturalmente" commerciali
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