1.1.Fondo patrimoniale comune – Autonomia patrimoniale imperfetta e perfetta. I contributi degli associati e i beni acquistati dall’ente costituiscono il c.d. fondo comune e su di esso si possono eventualmente soddisfare i terzi creditori dell’associazione. Ancorché il patrimonio (fondo comune) dell’ente si distingua e differenzi da quello degli associati, solo l’associazione riconosciuta gode di autonomia patrimoniale perfetta . L’associazione non riconosciuta non gode di autonomia patrimoniale perfetta, ma solo imperfetta, perché per soddisfare le obbligazioni dell’associazione sono responsabili solidalmente e personalmente coloro che hanno agito in nome e per conto dell’associazione medesima (art.38 c.c.) L’associazione riconosciuta, invece, (come anticipato) gode di autonomia patrimoniale perfetta ed il suo patrimonio rimane nettamente distinto dal patrimonio dei suoi componenti. Conseguentemente: · I beni dell’ente appartengono a questo e non ai singoli associati; · Tra l’associazione ed i suoi membri possono costituirsi rapporti giuridici patrimoniali; · Il creditore di un’associazione riconosciuta non può opporre le sue ragioni di credito nei confronti dei singoli associati, i quali rispondono solo nei limiti della quota conferita. · Il creditore del singolo membro non è anche creditore dell’ente e, in caso di insolvenza, può rivalersi soltanto attaccando il patrimonio del suo debitore e non anche quello sociale. · Gli amministratori sono responsabili verso l’ente secondo le norme del mandato (art.18 c.c.) ed è però esente da responsabilità quello degli amministratori il quale non abbia partecipato all’atto che ha causato il danno, salvo il caso in cui, essendo a cognizione che l’atto si stava per compiere egli non abbia fatto constatare il proprio dissenso. 2. Le Società di Capitali Come si è anticipato, qualora si voglia avviare un’attività sportiva dilettantistica nella forma societaria, usufruendo del regime fiscale di favore previsto dagli artt. 148 TUIR e 90 della L. n. 289/2002 non si dovrà optare per una società di persone, ma dovrà procedersi alla costituzione di una società di capitali ovvero di una cooperativa. Limitando, per ora, l’ambito di esplorazione alla forma della società di capitali emerge, anzitutto, che
1.1.Fondo patrimoniale comune – Autonomia patrimoniale imperfetta e perfetta. I contributi degli associati e i beni acquistati dall’ente costituiscono il c.d. fondo comune e su di esso si possono eventualmente soddisfare i terzi creditori dell’associazione. Ancorché il patrimonio (fondo comune) dell’ente si distingua e differenzi da quello degli associati, solo l’associazione riconosciuta gode di autonomia patrimoniale perfetta . L’associazione non riconosciuta non gode di autonomia patrimoniale perfetta, ma solo imperfetta, perché per soddisfare le obbligazioni dell’associazione sono responsabili solidalmente e personalmente coloro che hanno agito in nome e per conto dell’associazione medesima (art.38 c.c.) L’associazione riconosciuta, invece, (come anticipato) gode di autonomia patrimoniale perfetta ed il suo patrimonio rimane nettamente distinto dal patrimonio dei suoi componenti. Conseguentemente: · I beni dell’ente appartengono a questo e non ai singoli associati; · Tra l’associazione ed i suoi membri possono costituirsi rapporti giuridici patrimoniali; · Il creditore di un’associazione riconosciuta non può opporre le sue ragioni di credito nei confronti dei singoli associati, i quali rispondono solo nei limiti della quota conferita. · Il creditore del singolo membro non è anche creditore dell’ente e, in caso di insolvenza, può rivalersi soltanto attaccando il patrimonio del suo debitore e non anche quello sociale. · Gli amministratori sono responsabili verso l’ente secondo le norme del mandato (art.18 c.c.) ed è però esente da responsabilità quello degli amministratori il quale non abbia partecipato all’atto che ha causato il danno, salvo il caso in cui, essendo a cognizione che l’atto si stava per compiere egli non abbia fatto constatare il proprio dissenso. 2. Le Società di Capitali Come si è anticipato, qualora si voglia avviare un’attività sportiva dilettantistica nella forma societaria, usufruendo del regime fiscale di favore previsto dagli artt. 148 TUIR e 90 della L. n. 289/2002 non si dovrà optare per una società di persone, ma dovrà procedersi alla costituzione di una società di capitali ovvero di una cooperativa. Limitando, per ora, l’ambito di esplorazione alla forma della società di capitali emerge, anzitutto, che
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