L’art.2, comma 6, del Decreto Legge n.93/2008 (conv. da L. n.126/2008), più conosciuto come "Detassazione Straordinari", ha soppresso la previsione normativa dettata dall’art.51, comma 2, lettera b) del TUIR che escludeva, dalla base imponibile ai fini dell’imposta sul reddito di lavoro dipendente, le erogazioni liberali effettuate dal datore di lavoro ai propri dipendenti. Fino al 28 maggio 2008, data di entrata in vigore del predetto DL 93/2008, le erogazioni liberali (in denaro ed in natura) concesse alla generalità dei dipendenti o a categorie di dipendenti, in occasione di festività o ricorrenze
L’art.2, comma 6, del Decreto Legge n.93/2008 (conv. da L. n.126/2008), più conosciuto come "Detassazione Straordinari", ha soppresso la previsione normativa dettata dall’art.51, comma 2, lettera b) del TUIR che escludeva, dalla base imponibile ai fini dell’imposta sul reddito di lavoro dipendente, le erogazioni liberali effettuate dal datore di lavoro ai propri dipendenti. Fino al 28 maggio 2008, data di entrata in vigore del predetto DL 93/2008, le erogazioni liberali (in denaro ed in natura) concesse alla generalità dei dipendenti o a categorie di dipendenti, in occasione di festività o ricorrenze
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