La sentenza C.T.R. dell’Aquila, sez. Pescara, 10.03.2015 n. 256/6/15, che qui si va a commentare, riporta all’attenzione una tematica piuttosto delicata: posto che il regime ex L. 398/1991 è un regime basato sul criterio di cassa, qualora venga emessa fattura anticipatamente rispetto al momento dell’incasso del corrispettivo, l’importo risultante da tale fattura deve essere conteggiato ai fini del calcolo del “plafond”? La posizione della SIAE e dell’Agenzia delle Entrate è orientata a interpretazione restrittiva, tendente a considerare nella quantificazione del limite di 250.000 € anche i proventi fatturati, ancorché non riscossi, tanto che numerosi sono gli avvisi di accertamento aventi ad oggetto tale problematica. La C.T.R. dell’Aquila propende invece per una soluzione negativa, con motivazioni interessanti, e creando un precedente che potrà certamente risultare utile in sede contenziosa
La sentenza C.T.R. dell’Aquila, sez. Pescara, 10.03.2015 n. 256/6/15, che qui si va a commentare, riporta all’attenzione una tematica piuttosto delicata: posto che il regime ex L. 398/1991 è un regime basato sul criterio di cassa, qualora venga emessa fattura anticipatamente rispetto al momento dell’incasso del corrispettivo, l’importo risultante da tale fattura deve essere conteggiato ai fini del calcolo del “plafond”? La posizione della SIAE e dell’Agenzia delle Entrate è orientata a interpretazione restrittiva, tendente a considerare nella quantificazione del limite di 250.000 € anche i proventi fatturati, ancorché non riscossi, tanto che numerosi sono gli avvisi di accertamento aventi ad oggetto tale problematica. La C.T.R. dell’Aquila propende invece per una soluzione negativa, con motivazioni interessanti, e creando un precedente che potrà certamente risultare utile in sede contenziosa
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