Caso di studio Una società sportiva dilettantistica può essere costituita sia da soci persone fisiche, che da enti non commerciali, che da società di capitali: la norma istitutiva – art. 90, L. 289/2002 – non pone infatti limitazioni in tal senso. Si pensi, ad esempio, ad un impianto sportivo, la cui gestione sia affidata ad una società sportiva dilettantistica il cui capitale sia detenuto da diverse associazioni sportive dilettantistiche che praticano sport nell’impianto medesimo. Naturalmente, la società sportiva dilettantistica dovrà svolgere direttamente attività sportiva dilettantistica, in quanto requisito essenziale richiesto dalla normativa fiscale. I proventi della società sportiva dilettantistica potranno essere pertanto costituiti, fra gli altri, da: a) corrispettivi derivanti da persone fisiche non socie per la frequenza dei corsi di avviamento allo sport e tesserati alla Federazione (oppure ente di promozione sportiva - EPS) di riferimento (“tesserati dalle rispettive organizzazioni nazionali”, art. 148, comma 3, TUIR); b) corrispettivi derivanti da associazioni/ società sportive dilettantistiche non socie aderenti alla medesima Federazione/Enti di Promozione Sportiva per l’utilizzo dell’impianto sportivo (“altre associazioni che svolgono la medesima attività e che per legge, regolamento, atto costitutivo o statuto fanno parte di un’unica organizzazione locale o nazionale”, art. 148, comma 3, TUIR); c) corrispettivi provenienti da soci, ovvero dalle associazioni/società sportive dilettantistiche che fruiscono dell’impianto sportivo, anche se non aderenti alla medesima Federazione/EPS (“associati o partecipanti (o soci – n.d.r.) ”, art. 148, comma 3, TUIR). Tutti i corrispettivi sopra individuati, ai sensi del citato art. 148, comma 3, del TUIR; potranno essere considerati “decommercializzati”, con le seguenti conseguenze fiscali: - il corrispettivo rappresenterà provento non commerciale; - il corrispettivo non dovrà essere fatturato: non verrà pertanto assoggettato né ad IVA, né a tassazione diretta (IRES/IRAP); - il corrispettivo non concorrerà a formare il tetto di € 250.000,00 ai fini dell’applicazione del regime forfetario previsto dalla L. 398/1981.
Caso di studio Una società sportiva dilettantistica può essere costituita sia da soci persone fisiche, che da enti non commerciali, che da società di capitali: la norma istitutiva – art. 90, L. 289/2002 – non pone infatti limitazioni in tal senso. Si pensi, ad esempio, ad un impianto sportivo, la cui gestione sia affidata ad una società sportiva dilettantistica il cui capitale sia detenuto da diverse associazioni sportive dilettantistiche che praticano sport nell’impianto medesimo. Naturalmente, la società sportiva dilettantistica dovrà svolgere direttamente attività sportiva dilettantistica, in quanto requisito essenziale richiesto dalla normativa fiscale. I proventi della società sportiva dilettantistica potranno essere pertanto costituiti, fra gli altri, da: a) corrispettivi derivanti da persone fisiche non socie per la frequenza dei corsi di avviamento allo sport e tesserati alla Federazione (oppure ente di promozione sportiva - EPS) di riferimento (“tesserati dalle rispettive organizzazioni nazionali”, art. 148, comma 3, TUIR); b) corrispettivi derivanti da associazioni/ società sportive dilettantistiche non socie aderenti alla medesima Federazione/Enti di Promozione Sportiva per l’utilizzo dell’impianto sportivo (“altre associazioni che svolgono la medesima attività e che per legge, regolamento, atto costitutivo o statuto fanno parte di un’unica organizzazione locale o nazionale”, art. 148, comma 3, TUIR); c) corrispettivi provenienti da soci, ovvero dalle associazioni/società sportive dilettantistiche che fruiscono dell’impianto sportivo, anche se non aderenti alla medesima Federazione/EPS (“associati o partecipanti (o soci – n.d.r.) ”, art. 148, comma 3, TUIR). Tutti i corrispettivi sopra individuati, ai sensi del citato art. 148, comma 3, del TUIR; potranno essere considerati “decommercializzati”, con le seguenti conseguenze fiscali: - il corrispettivo rappresenterà provento non commerciale; - il corrispettivo non dovrà essere fatturato: non verrà pertanto assoggettato né ad IVA, né a tassazione diretta (IRES/IRAP); - il corrispettivo non concorrerà a formare il tetto di € 250.000,00 ai fini dell’applicazione del regime forfetario previsto dalla L. 398/1981.
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