IL LAVORO ACCESSORIO Le prestazioni di lavoro accessorio [1] sono attività lavorative di natura occasionale svolte da soggetti a rischio di esclusione sociale o, in ogni modo, non ancora entrati nel mercato del lavoro o in procinto di uscirne. Il contratto di lavoro occasionale accessorio ha due finalità: ð far emergere il sommerso che caratterizza alcune prestazioni lavorative, tutelando maggiormente lavoratori che altrimenti opererebbero senza protezione, ð favorire l'inserimento lavorativo di fasce deboli del mercato del lavoro , aumentando le possibilità di lavoro presso le famiglie e gli enti senza fine di lucro. .... omissis ... IL CONTRATTO DI INSERIMENTO Il Decreto Legislativo 10 settembre 2003, n. 276 ha previsto la regolamentazione del cd. contratto di inserimento , consentendone la stipula anche da parte di associazioni sportive. Verrà esaminata la suddetta normativa, anche alla luce della circolare ministeriale n. 31 del 21 luglio 2004. Il contratto di inserimento è definito, ai sensi dell'art. 54, co. 1, come un "" contratto di lavoro diretto a realizzare, mediante un progetto individuale di adattamento delle competenze professionali del lavoratore a un determinato contesto lavorativo, l'inserimento ovvero il reinserimento nel mercato del lavoro " di determinate categorie di lavoratori svantaggiati. ... omissis ...
IL LAVORO ACCESSORIO Le prestazioni di lavoro accessorio [1] sono attività lavorative di natura occasionale svolte da soggetti a rischio di esclusione sociale o, in ogni modo, non ancora entrati nel mercato del lavoro o in procinto di uscirne. Il contratto di lavoro occasionale accessorio ha due finalità: ð far emergere il sommerso che caratterizza alcune prestazioni lavorative, tutelando maggiormente lavoratori che altrimenti opererebbero senza protezione, ð favorire l'inserimento lavorativo di fasce deboli del mercato del lavoro , aumentando le possibilità di lavoro presso le famiglie e gli enti senza fine di lucro. .... omissis ... IL CONTRATTO DI INSERIMENTO Il Decreto Legislativo 10 settembre 2003, n. 276 ha previsto la regolamentazione del cd. contratto di inserimento , consentendone la stipula anche da parte di associazioni sportive. Verrà esaminata la suddetta normativa, anche alla luce della circolare ministeriale n. 31 del 21 luglio 2004. Il contratto di inserimento è definito, ai sensi dell'art. 54, co. 1, come un "" contratto di lavoro diretto a realizzare, mediante un progetto individuale di adattamento delle competenze professionali del lavoratore a un determinato contesto lavorativo, l'inserimento ovvero il reinserimento nel mercato del lavoro " di determinate categorie di lavoratori svantaggiati. ... omissis ...
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