Il 30 novembre era data segnata come termine di numerose scadenze fiscali, che il decreto legge n. 157/2020 (Ristori-quater) ha prorogato o sospeso. Vediamo i più importanti:
Prorogato al 10 dicembre 2020:
- il versamento del secondo acconto di Irpef, Ires e Irap per tutti i soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione
- il termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi e dell’Irap; questo comporta anche la proroga al 10 dicembre della remissione in bonis per la presentazione dell’EAS
Prorogati al 1 marzo 2021:
i termini delle definizioni agevolate previste dal decreto “Cura Italia” (decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18); esteso così anche il termine per pagare le rate della “rottamazione-ter” e del “saldo e stralcio” in scadenza nel 2020, senza incorrere nell’inefficacia della definizione agevolata.
Prorogato al 30 aprile 2021
in un’unica soluzione, senza aggravio di sanzioni e interessi, il secondo acconto delle imposte sui redditi e dell’Irap:
- per imprese, professionisti e artisti e professionisti con ricavi o compensi fino a 50 milioni di euro nel periodo d’imposta precedente, che, nel primo semestre del 2020, hanno registrato una contrazione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33% rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso
- a prescindere dall’ammontare dei ricavi o compensi e dalla diminuzione del fatturato o dei corrispettivi, per imprese, professionisti e artisti operanti nei settori economici individuati negli allegati 1 e 2 al Dl n. 149/2020 (decreto “Ristori-bis”), con domicilio fiscale o sede operativa nelle zone rosse, nonché per i ristoranti nelle zone arancioni.
Sospensione dei versamenti:
- dei contributi previdenziali,
- dei versamenti delle ritenute alla fonte
- e dell’Iva
in scadenza nel mese di dicembre per tutte le imprese con un fatturato non superiore a 50 milioni di euro nel 2019 e che hanno registrato un calo del 33% del fatturato nel mese di novembre 2020 rispetto allo stesso mese del 2019;
Sospesi anche i versamenti
- per chi ha aperto l’attività dopo il 30 novembre 2019
- per tutte le attività economiche che vengono chiuse a seguito del d.p.c.m. del 3 novembre,
- per quelle oggetto di misure restrittive con sede nelle zone rosse,
- per i ristoranti in zone arancioni e rosse,
- per tour operator, agenzie di viaggio e alberghi nelle zone rosse
Per il tradizionale elenco delle scadenze entro il 16 del mese corrente si veda lo scadenzario fiscale dell’Agenzia delle Entrate, in particolare quello degli Enti che non svolgono attività commerciali e quello delle Società di capitali ed enti commerciali, Spa, Srl, Soc. cooperative