Entro il 30-10-2019
Chi: Contribuenti tenuti al versamento dei tributi derivanti dalle dichiarazioni dei redditi annuali che intendono regolarizzare il mancato o insufficiente versamento di detti tributi (o della rata degli stessi) entro il termine del 30 settembre 2019 avvalendosi dell'istituto del ravvedimento di cui all'art. 13 del D.Lgs. n. 472/1997
Cosa: Ultimo giorno utile per la regolarizzazione dei versamenti di imposte non effettuati o effettuati in misura insufficiente entro il 30 settembre 2019, con maggiorazione degli interessi legali e della sanzione ridotta a un decimo del minimo (ravvedimento breve). N.B. Per beneficiare del ravvedimento operoso è necessario che il pagamento della sanzione ridotta venga eseguito contestualmente alla regolarizzazione del pagamento del tributo o della differenza, quando dovuti, nonché al pagamento degli interessi moratori calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno
Modalità: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure attraverso l'home banking del proprio istituto di credito) oppure tramite intermediario abilitato. I non titolari di partita IVA potranno effettuare il versamento con modello F24 cartaceo presso Banche, Poste Italiane e agenti della riscossione purché non utilizzino crediti tributari o contributivi in compensazione, oppure quando devono pagare F24 precompilati dall'ente impositore N.B. I sostituti d'imposta cumulano gli interessi dovuti al tributo
Chi: Soggetti Ires tenuti ad effettuare i versamenti risultanti dalla dichiarazione dei redditi (modello REDDITI SC 2019 e modello ENC 2019), con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare che approvano il bilancio entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio, che esercitano attività economiche per le quali SONO stati approvati gli indici sintetici di affidabilità, che usufruiscono della proroga prevista dall'art. 12 quinquies, comma 3, del D.L 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla L. 28 giugno 2019, n. 58 e effettuano il versamento in unica soluzione, oppure scelgono il pagamento rateale, seguendo i criteri precisati dalla Risoluzione n. 71 del 1 agosto 2019, e si avvalgono del beneficio di cui all'art. 17, comma 2, del D.P.R. n. 435/2001
Cosa: Versamento in unica soluzione o come prima rata dell'Ires, a titolo di saldo per l'anno 2018 e di primo acconto per l'anno 2019, con la maggiorazione dello 0,40 % e senza applicazione degli interessi
Modalità: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l'Agenzia delle Entrate) oppure tramite intermediario abilitato
Chi: Soggetti Ires tenuti alla presentazione del modello Dichiarazione IRAP 2019, con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare che approvano il bilancio entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio, che esercitano attività economiche per le quali SONO stati approvati gli indici sintetici di affidabilità, che usufruiscono della proroga prevista dall'art. 12 quinquies, comma 3, del D.L 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla L. 28 giugno 2019, n. 58 e effettuano il versamento in unica soluzione, oppure scelgono il pagamento rateale, seguendo i criteri precisati dalla Risoluzione n. 71 del 1 agosto 2019, e si avvalgono del beneficio di cui all'art. 17, comma 2, del D.P.R. n. 435/2001
Cosa: Versamento in unica soluzione o come prima rata dell'Irap a titolo di saldo per l'anno 2018 e di primo acconto per l'anno 2019, con la maggiorazione dello 0,40 % e senza applicazione degli interessi
Modalità: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l'Agenzia delle Entrate) oppure tramite intermediario abilitato
Chi: Soggetti Ires tenuti alla presentazione del modello Dichiarazione IVA 2019, con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare che approvano il bilancio entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio, che esercitano attività economiche per le quali SONO stati approvati gli indici sintetici di affidabilità, che usufruiscono della proroga prevista dall'art. 12 quinquies, comma 3, del D.L 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla L. 28 giugno 2019, n. 58 e effettuano il versamento in unica soluzione, oppure scelgono il pagamento rateale, seguendo i criteri precisati dalla Risoluzione n. 71 del 1 agosto 2019, e si avvalgono del beneficio di cui all'art. 17, comma 2, del D.P.R. n. 435/2001
Cosa: Versamento in unica soluzione o come prima rata del saldo IVA relativa all'anno 2018 risultante dalla dichiarazione IVA annuale, maggiorato dello 0,40% per mese o frazione di mese per il periodo 16/03/2019 – 30/06/2019, con la maggiorazione dello 0,40 % e senza applicazione degli interessi
Modalità: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l'Agenzia delle Entrate) oppure tramite intermediario abilitato
Entro il 31-10-2019:
Chi: Enti non commerciali di cui all'art. 4, quarto comma, del D.P.R. n. 633/1972 e agricoltori esonerati di cui all'art. 34, sesto comma, dello stesso D.P.R. n. 633/1972 N.B. Sono tenuti a quest'adempimento sia gli enti non commerciali non soggetti passivi d'imposta sia quelli soggetti passivi Iva, limitatamente alle operazioni di acquisto realizzate nell'esercizio di attività non commerciali
Cosa: Liquidazione e versamento dell'Iva relativa agli acquisti intracomunitari registrati nel mese precedente
Modalità: Modello F24 EP con modalità telematiche
Chi: Enti non commerciali di cui all'art. 4, quarto comma, del D.P.R. n. 633/1972 e agricoltori esonerati di cui all'art. 34, sesto comma, dello stesso D.P.R. n. 633/1972 N.B. Sono tenuti a quest'adempimento sia gli enti non commerciali non soggetti passivi d'imposta sia quelli soggetti passivi Iva, limitatamente alle operazioni di acquisto realizzate nell'esercizio di attività non commerciali
Cosa: Liquidazione e versamento dell'Iva relativa agli acquisti intracomunitari registrati nel mese precedente
Modalità: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l'Agenzia delle Entrate) oppure tramite intermediario abilitato
Chi: Enti non commerciali di cui all'art. 4, quarto comma, del D.P.R. n. 633/1972 e produttori agricoli di cui all'art. 34, sesto comma, dello stesso D.P.R. n. 633/1972 N.B. Sono tenuti a quest'adempimento sia gli enti non commerciali non soggetti passivi d'imposta sia quelli soggetti passivi Iva, limitatamente alle operazioni di acquisto realizzate nell'esercizio di attività non commerciali
Cosa: Dichiarazione mensile degli acquisti di beni e servizi da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato effettuati dagli enti non soggetti passivi IVA e dagli agricoltori esonerati (Modello INTRA 12)
Modalità: Esclusivamente in via telematica, direttamente o tramite intermediari abilitati, utilizzando i canali Fisconline o Entratel
Chi: Sostituti d'imposta, comprese le Amministrazioni dello Stato, intermediari e altri soggetti che nel 2018 hanno corrisposto somme o valori soggetti a ritenuta alla fonte su redditi di capitale, compensi per avviamento commerciale, contributi ad enti pubblici e privati, riscatti da contratti di assicurazione sulla vita, premi, vincite ed altri proventi finanziari ivi compresi quelli derivanti da partecipazioni ad organismi di investimento collettivo in valori mobiliari di diritto estero, utili e altri proventi equiparati derivanti da partecipazioni in società di capitali, titoli atipici, indennità di esproprio e redditi diversi; nonché coloro che hanno corrisposto somme o valori soggetti a ritenuta alla fonte, ai sensi degli artt. 23, 24, 25, 25-bis, 25-ter, 29 del D.P.R. n. 600/1973 e 33, comma 4, del D.P.R. n. 42/1988; nonché soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare nonché quelli che gestiscono portali telematici, qualora applicano una ritenuta sull'ammontare dei canoni e dei corrispettivi nelle locazioni brevi
Cosa: Presentazione della dichiarazione dei sostituti d'imposta e degli intermediari relativa all'anno 2018 – Mod. "770/2019 Redditi 2018"
Modalità: Esclusivamente in via telematica, direttamente o tramite intermediari abilitati, utilizzando i canali Fisconline o Entratel
Attenzione: Le scadenze al 30 e al 31 ottobre sono molto numerose: si raccomanda di controllare il sito dell'Agenzia delle Entrate