8) Le forme di “collaborazione” da parte degli associati.
E’ importante garantire (non solo formalmente nella lettera di incarico ma sopratutto di fatto nella reale sostanza) che il rapporto da instaurare sia “di collaborazione”, nel senso che gli incaricati non devono essere lavoratori dipendenti o lavoratori autonomi nell’esercizio di arti o professioni.
“Sportivi puri”, ai quali conferire incarichi istituzionali, possono essere considerati gli atleti, gli allenatori, i preparatori atletici, nonché gli istruttori, cui può essere demandato anche un compito meramente teorico-didattico. Per contro collaboratori amministrativo-gestionali possono essere considerati, oltre al personale addetto alla segreteria e alla reception, i dirigenti sportivi, gli accompagnatori, il personale addetto alla manutenzione degli impianti, ecc.
Ai sensi del combinato disposto degli artt. 67, co.1, lett. m) e 69, co. 2, d.p.r. n. 917/1986, le somme percepite dagli incaricati, anche a titolo di indennità o di rimborso spese forfetarie o documentate (in caso di prestazioni gratuite), sono considerate “redditi diversi” (ovvero non rappresentano redditi di capitale, di lavoro autonomo, di impresa o di lavoro dipendente e assimilato).
Se complessivamente, nel periodo di imposta di riferimento, la somma percepita non supera l’importo di 7.500,00 euro, la stessa non concorre a formare il reddito imponibile ai fini delle imposte sui redditi e pertanto, in assenza di ulteriori redditi posseduti con riferimento al medesimo periodo di imposta, non sussiste l’obbligo di presentazione della dichiarazione dei redditi in capo al percipiente.Se poi fossero presenti ulteriori redditi le somme percepite andrebbero dichiarate, pur se non imponibili, nella sola ipotesi di presentazione del modello UNICO.
E’ assolutamente opportuno che, prima del versamento delle somme in questione, l’a.s.d. riceva dai percipienti una certificazione attestante che, nel corso del periodo di imposta di riferimento, non sia stata superata la soglia pari a 7.500,00 euro.L’incaricato potrebbe infatti avere già ricevuto somme della stessa natura da altre a.s.d. (per esempio euro 7.000,00) che, sommate alla somma in corso di erogazione (per esempio euro 1.000,00), determinano il superamento della soglia (nell’esempio per euro 500,00), da assoggettare a tassazione a cura dell’a.s.d. che in quel momento corrisponde il compenso.
Nel caso in cui l’ammontare dei compensi percepiti sia superiore a 7.500,00 euro ma non superiore a 28.158,28 euro, continua a non sussistere in capo al percipiente obbligo di presentazione della dichiarazione dei redditi, in assenza di altri redditi posseduti con riferimento al medesimo periodo di imposta.
Ai sensi dell’art. 25, l. n. 133/1999 e successive modificazioni, l’ammontare dei compensi superiore a 7.500,00 euro è soggetto alla ritenuta IRPEF alla fonte (a titolo di imposta per l’importo fino a 28.158,28 euro, di acconto per la parte eccedente) pari al 23,00%, oltre che all’addizionale di compartecipazione regionale all’IRPEF pari allo 0,90%, da versare nei modi ed entro i termini stabiliti.
Nel caso in cui l’ammontare dei compensi percepiti sia superiore a 28.158,28 euro sussiste in capo al percipiente l’obbligo di presentazione della dichiarazione dei redditi. Ai sensi dell’art. 4, co. 6-ter e co. 6-quater, d.p.r. n. 322/1998, le a.s.d. che erogano i compensi (considerate “sostituti di imposta”, ai sensi del d.p.r. n. 600/1973) sono tenute a rilasciare, entro il 28 febbraio dell’anno successivo a quello in cui i compensi sono stati erogati, una certificazione nella quale siano riepilogate le somme erogate e le eventuali ritenute operate e versate secondo i termini di legge.
Le somme erogate e le eventuali ritenute operate saranno infine comunicate dall’a.s.d all’Amministrazione Finanziaria attraverso il modello 770 da presentare secondo le modalità e i termini previsti dalla normativa vigente.
E’ importante sottolineare che il modello 770 deve essere presentato anche nell’ipotesi in cui i compensi erogati siano di importo non superiore a 7.500,00 euro.
Per quanto riguarda infine il trattamento previdenziale e assicurativo, l’INPS e l’INAIL, con proprie disposizioni (Circolari INPS n. 32 del 07/02/2001 e n. 42 del 26/02/2003, Nota INAIL del 02/05/2001), hanno chiarito che la qualificazione fiscale dei compensi in oggetto fra i redditi diversi comporta che gli stessi non siano riconducibili alle fattispecie lavorative per le quali è previsto un obbligo di copertura previdenziale e assicurativa. In seguito a tali pronunciamenti quindi è ritenuto pacifico che i compensi in questione siano esenti da ogni onere e obbligo di natura previdenziale e assicurativa.
Analogamente, con riferimento all’ENPALS (ente previdenziale specifico, tra gli altri, dei lavoratori del settore sportivo), come stabilito dalle circolari pubblicate dallo stesso ente e come ribadito recentemente dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (Interpello 22/2010 del 09/06/2010), la qualificazione dei compensi in oggetto come redditi diversi comporta che per gli stessi non sussiste obbligo di contribuzione previdenziale.
Con esclusivo riferimento alle collaborazioni amministrativo-gestionali sussiste l’obbligo in capo all’a.s.d. della comunicazione ai Centri per l’Impiego della instaurazione, trasformazione e cessazione del rapporto di lavoro, secondo le modalità ed entro i tempi previsti (ai sensi dei commi 1180 ss. dell’art. 1, l. n. 296/2006 – Legge Finanziaria 2007).
Sempre con riferimento a tali collaborazioni sussiste anche obbligo di iscrizione nel Libro Unico del Lavoro (cedolino paga e calendario delle presenze del lavoratore) istituito con effetto a decorrere dal 01/01/2009, in seguito alla entrata in vigore del d.l. n. 112/2008 e del successivo d.m. del 09/07/2008.
In conclusione si consiglia di prestare particolare attenzione al caso in cui i collaboratori siano dipendenti pubblici. Costoro possono prestare la propria attività nei confronti dell’a.s.d solo a titolo gratuito, fuori dall’orario di lavoro e previa comunicazione all’amministrazione di appartenenza (art. 90, l. n. 289/2002). Ai dipendenti pubblici possono essere riconosciuti le indennità e i rimborsi di cui all’art. 67, co. 1, lett. m), d.p.r. n. 917/1986, ma non compensi di altro tipo.
Altrettanto delicato può essere il caso della remunerazione nei confronti dei membri dell’organo direttivo.
Agli amministratori è rivolto l’unico ed esplicito divieto di ricoprire medesime cariche in altra a.s.d. nell’ambito della medesima disciplina (art. 90, l. n. 289/2002). Nulla osta pertanto agli stessi di percepire compensi per gli incarichi ad essi attribuiti, sia come amministratori sia come incaricati alla promozione delle attività sportive.
Occorre però tenere presente le previsioni statutarie in merito all’assenza dello scopo di lucro e al divieto di distribuire, anche in forma indiretta, utili o avanzi, riserve o fondi e capitale.
Qualora la remunerazione degli amministratori (lo stesso principio dovrebbe essere applicato a tutte le forme di collaborazione!) dovesse essere palesemente incoerente (rispetto alla retribuzione prevista dai contratti collettivi di lavoro per le medesime qualifiche) sarebbero configurabili gravi e perseguibili inosservanze dei dettati statutari, oltre che, nei casi più gravi, indizi di elusione fiscale (vengono sottratti a tassazione redditi nella sostanza imponibili).
9) Gli adempimenti in materia di “privacy” e “sicurezza sul lavoro”.
Le a.s.d. sono obbligate a rispettare le previsioni normative in materia di protezione e trattamento dei dati personali sensibili, ai sensi del d.lgs.n.196/2003.
E’ obbligatorio pertanto fornire agli associati, in sede di presentazione della domanda di ammissione, informazioni in merito alla natura dei dati personali oggetto di trattamento, alle modalità di trattamento, ai diritti ad essi riconosciuti e contestualmente ricevere dagli stessi il consenso al trattamento.
Le a.s.d. dovranno poi, secondo i modi ed entro i termini stabiliti per legge, redigere il documento contenente tutte le informazioni relative ai trattamenti effettuati, direttamente o indirettamente, con l’indicazione della natura dei dati e della struttura interna o esterna preposta, nonché degli strumenti elettronici impiegati (Documento Programmatico sulla Sicurezza – DPS).
Le a.s.d. sono altrettanto obbligate a osservare le disposizioni vigenti in materia di salute e sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro, contenute nel d.lgs. n. 81/2008 che definisce lavoratore “la persona che svolge una attività lavorativa, indipendentemente dalla tipologia contrattuale e dalla presenza o meno di una retribuzione, nell’ambito dell’organizzazione di un datore di lavoro privato o pubblico”, ovvero “colui che è responsabile delle prestazioni lavorative”.
Di conseguenza le a.s.d. devono provvedere a predisporre il Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) rispetto a salute e sicurezza, nominare il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS), colui che è preposto e qualificato a rappresentare i lavoratori per tutti gli aspetti in materia, e a darne comunicazione all’INAIL, entro i tempi e secondo le modalità previste.